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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33840/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di restituzione, ex art. 175 c.p.p., del termine per impugnare la sentenza di condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Milano il 28/06/2021 (giudizio abbreviato). Il ricorrente lamentava che l'impugnazione era stata formata e spedita tempestivamente e indirizzata correttamente al destinatario; tuttavia il difensore aveva indicato sull'invio raccomandato un indirizzo civico errato dell'Ufficio giudiziario (riportato come corso Vittorio Emanuele II n. 22/24 anziché corso di Porta Vittoria, 24), facendo sì che il plico non giungesse in tempo. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 175 e 583 c.p.p. e sosteneva che la data di spedizione della raccomandata dovesse far valere la tempestività dell'impugnazione, non potendo la dichiarazione dell'addetto al recapito (di non conoscere il destinatario) elidere tale circostanza.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per motivi manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto che la mancata tempestiva impugnazione sia imputabile a un errore del difensore nell'indicazione dell'indirizzo e che tale negligenza non costituisca caso fortuito o forza maggiore idonei a giustificare la restituzione del termine. Richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità, la Corte ha affermato che il mancato o inesatto adempimento del difensore è superabile con ordinaria diligenza e non esclude il dovere dell'assistito di vigilare. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 175 c.p.p.

    Regola la restituzione in termini per impedimento derivante da caso fortuito o forza maggiore; la Corte ha interpretato che l'errore/negligenza del difensore non rientra in queste fattispecie e dunque non legittima la restituzione del termine.

  • art. 583 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata e non idonea a superare la valutazione di inammissibilità basata sulla natura dell'errore difensivo.

  • art. 616 c.p.p.

    Autorizza la condanna per spese e sanzioni in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per imporre il pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 31408 del 09/05/2013

    Principio secondo cui la negligenza del difensore nel proporre impugnazione non costituisce caso fortuito o forza maggiore per la restituzione in termini.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017

    Conferma che l'inadempimento o l'inesatto adempimento del difensore non realizzano di per sé le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore; sottolinea l'onere, potenzialmente concorrente, dell'assistito di vigilare sul corretto adempimento.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021 e Sez. 2, n. 13803 del 10/03/2021

    Ulteriori arresti che ribadiscono l'impossibilità di ritenere giustificata la rimessione in termini per errori del difensore e la possibilità per l'imputato di impugnare autonomamente.

  • Corte Costituzionale, n. 186 del 13/6/2000

    Citata in relazione al criterio di valutazione della colpa nell'ambito di impugnazioni manifestamente infondate e per giustificare la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'errore o la negligenza del difensore (es. indicazione errata dell'indirizzo per la spedizione dell'impugnazione) non costituisce, di regola, caso fortuito o forza maggiore idonei a giustificare la restituzione del termine ex art. 175 c.p.p.
  • La tempestività della formazione e della spedizione dell'atto non è sufficiente se l'atto non perviene tempestivamente al destinatario per un errore di chi lo ha inviato; conta l'effettiva tempestiva giacenza/recapito, salvo che ricorrano cause straordinarie non imputabili al difensore.
  • L'imputato conserva una responsabilità concorrente di vigilanza sull'esatto adempimento dell'incarico conferito al difensore; l'assenza di controllo può escludere la rimessione in termini.
  • Per prevenire il rischio di decadenza: verificare sempre gli indirizzi ufficiali delle cancellerie, utilizzare strumenti con ricevuta telematica ove possibile (es. PEC), inviare copie multiple o richiedere tempestive conferme di ricezione, e valutare la possibilità di impugnare autonomamente se i termini lo consentono.
  • La presentazione di un ricorso manifestamente infondato può comportare la condanna alle spese e sanzioni economiche (cfr. art. 616 c.p.p.), quindi le istanze di restituzione vanno valutate con attenzione e supportate da elementi che dimostrino l'insuperabilità dell'evento impeditivo.

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