Cassazione Penale, Ordinanza n. 30449/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due sentenze di condanna pronunciate da diversi tribunali. Ha dedotto violazione dell'art. 671 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che le condotte sarebbero state accomunate da indici significativi dell'unicità del disegno criminoso: si trattava di plurime truffe realizzate con assegni tratti sul proprio conto corrente e poi risultati insoluti, commesse tutte in Emilia-Romagna in un arco temporale ristretto. Con memoria ha insistito per l'annullamento del provvedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente applicato il principio secondo cui la continuazione richiede una verifica concreta e approfondita di specifici indici rivelatori dell'unico disegno criminoso, non essendo sufficiente la mera omogeneità del reato o la presenza di alcuni indici isolati. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva escluso che, al momento della prima truffa, l'autore avesse già programmato, anche solo nelle linee essenziali, il fatto successivo commesso circa un anno e mezzo dopo. Il ricorrente si è limitato a contrapporre una diversa lettura dei fatti, senza confrontarsi in modo proficuo con la motivazione del provvedimento impugnato, sicché il motivo è stato ritenuto generico e aspecifico. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; richiede che il giudice verifichi in concreto la sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati già giudicati.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria presuppone la mancanza di elementi idonei a escludere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01
La continuazione richiede concreti indicatori dell'unicità del disegno criminoso; non basta valorizzare uno o alcuni indici se i reati successivi risultano comunque frutto di determinazione estemporanea.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, presuppone una verifica rigorosa e concreta dell'unicità del disegno criminoso, da fondare su indici plurimi e convergenti quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, causali e programmazione originaria dei reati successivi.
- La mera esistenza di elementi di somiglianza tra i fatti, come la stessa tipologia di reato o la commissione in un medesimo contesto territoriale e temporale, non è sufficiente se manca la prova che i reati successivi fossero già programmati, almeno nelle loro linee essenziali, al momento del primo fatto.
- Nel giudizio di legittimità contro un diniego di continuazione, il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito: la semplice riproposizione di indici già dedotti, senza indicare errori logici o giuridici della decisione, rende il motivo generico e aspecifico.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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