Cassazione Civile, Ordinanza n. 36686/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia ritualmente formulata dal ricorrente e accettata dal resistente. Ha ritenuto integrati i presupposti degli artt. 390 e 391 c.p.c. e, conseguentemente, ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di causa.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva proposto ricorso avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva negato la giurisdizione del giudice tributario in una controversia relativa all'impugnazione di una cartella di pagamento concernente l'imposta di registro, collegata a una sentenza della Corte d'assise di Roma. Prima della decisione in Cassazione, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto per accettazione dall'Avvocatura dello Stato costituitasi per il Ministero della giustizia, con richiesta di compensazione delle spese.
Norme richiamate
La rinuncia è stata ritenuta rituale perché effettuata con atto univoco sottoscritto dal ricorrente.
Alla rinuncia accettata dal resistente è seguita l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se contenuta in atto univoco sottoscritto dal ricorrente e accettata dalla parte resistente, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio.
- In presenza di rinuncia rituale e accettata, la Corte dichiara l'estinzione del processo senza esaminare il merito delle censure.
- La compensazione delle spese può essere disposta in caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata.
Come è indicizzato
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