Cassazione Civile, Ordinanza n. 04089/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato il perfezionamento della definizione agevolata della controversia tributaria e, non essendo stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto né risultando un diniego dell'Amministrazione, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico delle parti che le abbiano anticipate, secondo legge.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria che aveva confermato l'annullamento, pronunciato in primo grado, di avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2007, con i quali erano stati imputati maggiori redditi alla società e, per trasparenza, ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. Nel corso del giudizio di legittimità i contribuenti hanno però depositato la domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, con prova dei pagamenti dovuti: integrale per la società e per un socio, e pagamento della prima rata per la socia accomandataria; la controversia era stata sospesa e rinviata a nuovo ruolo. I controricorrenti hanno poi chiesto l'estinzione del giudizio, evidenziando che nessuna parte aveva chiesto trattazione entro il 31 dicembre 2020 e che non risultava alcun diniego dell'Amministrazione. L'unico motivo di ricorso non viene esaminato nel merito perché la lite risulta definita agevolmente.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
comma 10, secondo periodo; comma 13
La presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento del dovuto, in assenza di diniego dell'Amministrazione e di istanza di trattazione entro il termine previsto, determinano l'estinzione del giudizio per perfezionamento della definizione.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria, una volta perfezionata tramite domanda e pagamento del dovuto, comporta l'estinzione del giudizio pendente, senza necessità di una pronuncia sul merito del ricorso.
- Se, dopo la sospensione del processo per adesione alla definizione agevolata, nessuna parte presenta tempestivamente istanza di trattazione e non interviene diniego dell'ente impositore, il giudice deve prendere atto dell'intervenuta estinzione della controversia.
- In presenza di estinzione del giudizio per condono/definizione agevolata, le spese seguono il criterio legale richiamato dalla Corte, restando a carico di chi le abbia anticipate.
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