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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06839/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per IRES e IRAP relative all'anno d'imposta 2003, fondato su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, contestando alla società la parziale o totale indeducibilità di vari costi, tra cui carburanti e lubrificanti, premi assicurativi, ammortamenti di autovetture, minusvalenze e costi del personale dipendente. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, ma la CTR, in appello, aveva accolto il gravame annullando l'atto impositivo. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze; con il secondo, in via subordinata, deduceva omessa motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse spiegato il percorso logico-giuridico seguito per ritenere illegittimo l'avviso di accertamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, osservando che il giudice d'appello si era limitato a rilevare un vizio motivazionale della sentenza di primo grado senza esaminare nel merito le censure proposte dalla contribuente contro l'avviso di accertamento. Secondo la Corte, l'effetto devolutivo dell'appello imponeva una rivalutazione integrale delle questioni controverse e, quindi, la CTR avrebbe dovuto integrare la motivazione o decidere sul merito della pretesa fiscale. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata in relazione al motivo accolto e il giudizio rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, il vizio di motivazione della sentenza di primo grado non può essere semplicemente rilevato in modo assertivo: il giudice di secondo grado deve comunque esaminare le censure devolute e decidere sul merito della controversia, integrando la motivazione carente oppure riformando la decisione con adeguata argomentazione.
  • L'effetto devolutivo dell'appello comporta la necessità di una rivalutazione integrale delle questioni riproposte; l'omesso esame delle ragioni di impugnazione dedotte nel ricorso introduttivo determina una motivazione apparente o comunque insufficiente della sentenza d'appello.
  • In materia tributaria, l'annullamento della sentenza di primo grado per difetto di motivazione non esonera il giudice di appello dal verificare la fondatezza o infondatezza della pretesa fiscale e delle difese delle parti.
  • Una decisione che si limiti a constatare l'omissione motivazionale del primo giudice, senza spiegare perché le censure dell'appellante siano condivisibili nel merito, è sostanzialmente priva di motivazione e va cassata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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