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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31989/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo generico l’unico motivo proposto. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (non determinabile)

La controversia

Il ricorso è stato presentato nell’interesse dell’imputato contro una decisione della Corte d’appello di Roma che aveva confermato la sua responsabilità. L’unico motivo deduceva violazione di legge processuale e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità. La Corte ha ritenuto il motivo generico sotto due profili: per indeterminatezza, in quanto non rispettava i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. e non indicava gli elementi posti a base della censura, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi e di esercitare il proprio sindacato; per mancanza di specificità, poiché non presentava una correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    requisiti dell'atto di impugnazione

    L’atto di impugnazione deve indicare specificamente i capi o punti impugnati, le richieste e i motivi, con esposizione degli elementi posti a fondamento delle censure; la mancanza di tali requisiti determina la genericità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile per indeterminatezza il ricorso per cassazione che, a fronte di una motivazione logicamente corretta della sentenza impugnata, non individui gli elementi sui quali si fonda la censura, impedendo al giudice dell’impugnazione di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
  • È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso che non presenti una correlazione concreta tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e le doglianze poste a fondamento dell’impugnazione.
  • La deduzione congiunta di violazione di legge processuale e vizio di motivazione non supera il requisito di specificità quando non consente di individuare puntualmente il contenuto delle censure riferite alla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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