Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1480/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sezione Prima, n. -OMISSIS- resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202602616

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Marche che aveva accolto la domanda cautelare relativa all’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero della Difesa ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Marche che aveva accolto la domanda cautelare proposta da un proprio dipendente. La controversia riguarda l’accesso al beneficio dell’assegnazione temporanea previsto dall’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, richiesto in relazione alla nascita di un figlio. Il Consiglio di Stato ha rilevato che il figlio dell’interessato, nato il 29 luglio 2022, aveva superato i tre anni di età richiesti dalla disposizione, contestando così la permanenza del presupposto cautelare del periculum in mora.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare del Ministero della Difesa e, in riforma dell’ordinanza del TAR Marche, ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado. La decisione è fondata sul rilievo che, essendo il figlio nato il 29 luglio 2022, risultava superato il limite triennale previsto dall’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 per l’accesso all’assegnazione temporanea; pertanto non appariva sussistente il periculum in mora necessario per la tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate in considerazione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    Prevede il beneficio dell’assegnazione temporanea, subordinandolo al requisito relativo all’età del figlio, indicato nella decisione nel limite di tre anni.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare relativo all’assegnazione temporanea prevista dall’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, il superamento del limite di età del figlio previsto dalla norma esclude la sussistenza del periculum in mora necessario per concedere la tutela cautelare.
  • L’appello cautelare può condurre alla riforma dell’ordinanza del TAR e al rigetto dell’istanza cautelare quando, alla luce dei fatti accertati, venga meno un presupposto necessario della tutela d’urgenza.
  • La peculiarità della controversia può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelareAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.