Cassazione Penale, Sentenza n. 13146/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Trieste del 13/04/2021 che, riformando la decisione del Tribunale di Trieste che aveva dichiarato "non doversi procedere" per particolare tenuità, aveva ritenuto l'imputato colpevole del reato di evasione e lo aveva condannato a 8 mesi di reclusione. Il difensore ha censurato la motivazione della Corte d'appello per avere valutato esclusivamente il casellario giudiziale (precedenti, anche specifici) senza considerare le circostanze fattuali: l'allontanamento sarebbe dovuto all'impossibilità di proseguire la convivenza con la madre, l'imputato avrebbe portato i suoi cani al canile municipale e poi, telefonicamente, allertato le forze dell'ordine chiedendo di essere tradotto in carcere, manifestando così assenza di volontà evasiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello che ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità) in ragione della recidiva specifica infra-quinquennale e della reiterazione di condotte analoghe nel tempo, qualificando il comportamento come abituale e non episodico. La Corte ha inoltre osservato che: a) l'imputato non ha prontamente avvisato le forze dell'ordine ma si è allontanato volontariamente; b) ogni allontanamento non autorizzato integra il reato di evasione indipendentemente da durata, distanza o motivi; c) la circostanza attenuante prevista dall'art. 385, comma quarto, cod. pen., opera solo se la persona evasa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni a un'autorità obbligata a tradurla in carcere. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma sulla particolare tenuità dell'offesa è stata esclusa perché l'imputato è recidivo specifico infra-quinquennale e perché le condanne pregresse denotano un comportamento abituale e reiterato, ostativo al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità.
art. 385, comma quarto, cod. pen.
La circostanza attenuante prevista opera solo quando la persona evasa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che ha l'obbligo di tradurla in carcere; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale ipotesi non ricorresse.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015 (Rapino)
Conferma il principio che integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, senza rilievo per durata, distanza o motivi.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020 (Monticciolo)
Clarifica i limiti dell'applicazione dell'art. 385, comma quarto: l'attenuante trova applicazione solo con la presentazione diretta presso autorità o istituto competente come descritto dalla norma.
Massime di principio
- L'allontanamento dagli arresti domiciliari senza autorizzazione integra il reato di evasione a prescindere dalla durata, dalla distanza percorsa o dalle ragioni soggettive che hanno indotto l'allontanamento.
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è incompatibile con situazioni di recidiva specifica e con una storia di condotte analoghe e reiterate: la tenuità richiede carattere episodico e non abitualità.
- La presentazione successiva alle autorità o la richiesta di essere tradotti in carcere può ridurre la colpa percepita, ma non è automaticamente sufficiente a escludere il reato quando l'allontanamento sia stato volontario e non accompagnato da un'immediata consegna o comunicazione.
- In giudizi di impugnazione e cassazione la valutazione del casellario e della storia criminale dell'imputato è rilevante e può legittimare il diniego di benefici (o l'esclusione di cause di non punibilità) quando emerga una condotta continuativa di mancato rispetto delle misure cautelari o di sorveglianza.
- Difese basate esclusivamente su motivazioni personali o su conteggi temporanei/contestuali dell'allontanamento devono essere corroborate da elementi che dimostrino l'assenza di volontà evasiva (es. immediata consegna, comunicazione preventiva o prova di autorizzazioni) per ottenere il riconoscimento di scriminanti o attenuanti speciali.
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