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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17936/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Napoli, della condanna inflitta dal Tribunale di Nola per ricettazione di un assegno, aggravata dalla recidiva specifica infraquinquennale. Il ricorrente sosteneva, tra l'altro, la mancata declaratoria di prescrizione basata sull'assenza della recidiva contestata, ossia chiedeva che l'assenza della recidiva fosse riconosciuta con conseguente valutazione della prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo relativo alla mancata sussistenza della recidiva non era stato proposto nel giudizio di appello e pertanto non poteva essere dedotto per la prima volta in cassazione. La Corte ha richiamato il vincolo di cognizione della Cassazione rispetto ai motivi di ricorso proposti (in correlazione con i limiti stabiliti per l'appello) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 609 c.p.p., comma 1

    La cognizione della Corte di Cassazione è commisurata ai motivi di ricorso; non può essere esaminata una questione non dedotta nei motivi di appello e richiamata solo in cassazione

  • art. 606 c.p.p., comma 3

    Prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello; la disposizione è stata letta in correlazione con l'art. 609 c.p.p. per escludere l'assunzione di nuovi punti in cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese processuali e l'imposizione di una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi infondati o presentati con colpa; applicata per quantificare la sanzione equitativamente in Euro 3.000,00

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile sollevare questioni (di fatto o di diritto) che non siano già state prospettate nel giudizio di appello; problemi nuovi introdotti in cassazione vengono dichiarati inammissibili.
  • Se si vuole contestare l'esistenza di circostanze aggravanti (es. recidiva) o invocare la prescrizione basata sull'assenza di tali circostanze, tali deduzioni devono essere svolte già in appello, altrimenti si perde la possibilità di ottenerne revisione in Cassazione.
  • Il combinato disposto di art. 606 e art. 609 c.p.p. tutela la stabilità del giudicato di merito impedendo che la Cassazione annulli per vizi relativi a punti non sottoposti al giudice d'appello.
  • La proposizione di motivi nuovi in cassazione può comportare conseguenze economiche per il ricorrente: spese processuali e pagamento di una somma alla Cassa delle ammende se il ricorso risulta inammissibile per colpa.
  • Strategia processuale: curare la formulazione dell'appello includendo tutte le contestazioni rilevanti (fatti, qualificazioni giuridiche, circostanze aggravanti/attenuanti, eccezioni di prescrizione) per preservare la possibilità di impugnazione in Cassazione.

Testo integrale

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