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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7974/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato contestava: 1) la legittimazione della querela presentata da "Ubaldo" Mastrominico (sosteneva che il contratto era stato concluso da un diverso soggetto, "Giuseppe" Mastrominico) e la tardività della querela, poiché la conoscibilità dell'immatricolazione estera dell'autovettura risaliva al 30/12/2015 mentre la querela fu presentata il 28/11/2016; 2) la mancata sussistenza del reato di truffa per assenza di artifici e raggiri, trattandosi di un vero e proprio dolo commerciale risolvibile in sede civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo ritenendolo fondato: ha riconosciuto che, sebbene Ubaldo Mastrominico fosse persona offesa in quanto intestatario del veicolo, la querela è tardiva perché il fatto (l'immatricolazione estera conoscibile) era noto dal 30/12/2015 mentre la querela è stata presentata il 28/11/2016. Per questo motivo la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello è stata annullata senza rinvio perché l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata; sono state inoltre revocate le statuizioni civili.

Norme richiamate

  • artt. 120 e ss. cod. proced. pen.

    Rinvio alle norme sulla procedibilità e sui termini relativi alla querela: la Corte ha applicato il principio secondo cui la querela deve essere proposta entro i termini previsti dalla normativa e che, se tardiva rispetto al momento in cui l'evento era conoscibile, impedisce l'inizio dell'azione penale.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di truffa, posto a fondamento della condanna impugnata. La Corte di Cassazione non ha valutato il merito della sussistenza degli artifici e del dolo perché ha ritenuto la querela inammissibile per tardività, con conseguente improcedibilità dell'azione penale.

Massime di principio

  • La legittimazione a proporre querela spetta al soggetto qualificabile come persona offesa; tuttavia anche una querela da persona apparentemente legittimata può essere inefficace se proposta tardivamente rispetto al momento di conoscibilità del fatto.
  • Il termine di proposizione della querela decorre dal momento in cui il fatto è conoscibile: documenti ufficiali (es. carta di circolazione) che mostrano elementi rilevanti possono fissare la data di conoscibilità.
  • Se la querela è tardiva e la procedibilità penale è quindi preclusa, il giudice di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio per l'impossibilità di iniziare l'azione penale; in tali casi non si entra nel merito della responsabilità sostanziale.
  • Questioni relative alla natura 'commerciale' del dolo o alla mancanza di artifici e raggiri (ossia se il caso sia più propriamente devoluto alla sede civile) sono rilevanti ma possono rimanere ininfluenti se sussistono vizi procedurali che bloccano l'azione penale.
  • In situazioni analoghe è opportuno documentare tempestivamente la conoscenza del fatto e, se si è parte lesa, valutare i termini per la querela; per il convenuto, valutare eccezioni procedurali (legittimazione del querelante, tardività) può risultare decisivo per ottenere l'annullamento della decisione penale.

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