Cassazione Penale, Sentenza n. 14439/2025 del 14/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che confermava il sequestro preventivo disposto dal GIP (finalizzato alla confisca di somme ritenute profitto di reati fiscali derivanti da fatture inesistenti e dall'uso improprio di crediti di imposta). Le censure principali erano: carenza o incongruità della motivazione in ordine al "periculum in mora" (facoltà di dispersione dei proventi illeciti), con contestuale doglianza sulla illegittima integrazione motivazionale operata dal Tribunale del Riesame; omissione di valutazione delle prove difensive (perizie sul valore degli immobili e delle quote sociali; elementi sul conto corrente e su procedure di definizione fiscale) che dimostrerebbero che i beni disponibili superavano l'importo sottoposto a vincolo e che, dunque, il sequestro sarebbe sproporzionato e ingiustificato
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi nei limiti indicati, ritenendo che, pur non essendo affetta da nullità assoluta la motivazione del decreto del GIP (che aveva indicato la "facilità di circolazione del denaro" e la conoscenza del procedimento), l'integrazione motivazionale operata dal Tribunale del Riesame si è risolta in un apparato argomentativo insufficiente e generico rispetto al requisito del periculum in mora. In particolare la Corte ha rilevato che: la sola conoscenza del procedimento non è di per sé indice del rischio di dispersione; non sono state indicate le concrete, allarmanti peculiarità delle condotte che giustificherebbero un'immediata esigenza ablativa; e la valutazione relativa alla fungibilità dei beni è stata affrontata in modo non rispondente ai principi di legittimità. Per queste ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale competente per nuovo giudizio, chiedendo che siano colmate le lacune motivazionali.
Norme richiamate
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione concisa anche sul "periculum in mora", ossia sul rischio concreto di dispersione del bene prima della definizione del giudizio.
Riferimento alla confisca come misura finale a cui il sequestro è finalizzato; il sequestro anticipatorio deve essere giustificato rispetto alla futura confisca.
Disciplina i poteri di correzione/integrazione della motivazione da parte del giudice del riesame, ma la giurisprudenza pone limiti: se manca totalmente la motivazione sul periculum, non è ammessa integrazione tardiva.
Regole sul riesame; richiamato per i limiti nell'esercizio dei poteri di integrazione motivazionale da parte del Tribunale del Riesame.
Norme relative alla impugnazione degli atti cautelari (richiamata nel quadro delle doglianze procedurali).
Principi generali sul regime cautelare e sulla motivazione (richiamato dalle censure sulla completezza motivazionale).
d.lgs. 74/2000 artt. 2 e 10-quater
Norme sostanziali richiamate per definire le fattispecie contestate: reati tributari relativi all'emissione/uso di fatture per operazioni inesistenti e l'utilizzo di crediti d'imposta fittizi.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.
Principio di riferimento: il periculum in mora deve essere esplicitato e rapportato a ragioni concrete che dimostrino la necessità dell'anticipazione della confisca; lacune motivazionali significative comportano annullamento.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede motivazione specifica e concreta sul "periculum in mora": non basta una formula generica come la "facilità di circolazione del denaro" o la mera conoscenza del procedimento da parte dell'indagato.
- La mera conoscenza dell'indagine da parte dell'indagato non costituisce di per sé prova del rischio di dispersione e non legittima automaticamente il sequestro; è necessario indicare atti o condotte concreti e rilevanti che rendano probabile la sottrazione dei beni.
- Se il decreto di sequestro è carente nella motivazione sul periculum in mora in modo assoluto, la nullità è grave e non sempre sanabile dal riesame; anche quando il Tribunale tenta di integrare la motivazione, l'integrazione deve essere dettagliata e coerente con i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità.
- Il giudice deve valutare adeguatamente le prove difensive che, ove dimostrino che i beni disponibili superano l'importo posto a vincolo, possono incidere sul rapporto necessario tra misura ablativa e risorse sequestrate (proporzionalità e adeguatezza della misura).
- In presenza di dubbi o di motivazione insufficiente il rimedio è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, ove il giudice dovrà rimediare alle lacune motivazionali esplicitando i fatti e le ragioni che giustificano il periculum in mora.
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