Cassazione Penale, Sentenza n. 22654/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva rigettato l'istanza di revoca/sostituzione della misura cautelare in carcere applicata con ordinanza del G.I.P. del 13/01/2024 per il reato di rapina in concorso (con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale). Il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) violazione di legge e carenza/manifesta contraddittorietà della motivazione (artt. 310 e 274 c.p.p.), per mancata valutazione di elementi attenuanti e mitiganti quali ammissione di responsabilità, parziale risarcimento del danno e buona condotta durante oltre un anno di arresti domiciliari con braccialetto elettronico; (2) vizio di motivazione rispetto alla scelta e proporzionalità della misura cautelare e mancata valutazione di misure meno gravose (arresti domiciliari con braccialetto elettronico) ai sensi degli artt. 275 e 292, comma 2, lett. c-bis c.p.p.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché formulato con motivi generici e manifestamente infondati. La Corte ha richiamato il principio per cui il controllo di Cassazione sulle misure cautelari è limitato e non riguarda la rivalutazione dei fatti o dell'attendibilità delle prove; ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione approfondita, coerente e persuasiva sulla gravità della provvista indiziaria, sulla particularità della condotta (commessa mentre l'imputato era già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico) e sulla recidiva, mostrando l'inadeguatezza di misure meno afflittive e la spiccata pericolosità. La difesa è stata ritenuta aver proposto una lettura alternativa priva di confronto con la motivazione e il materiale probatorio. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rinvio alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter.
Norme richiamate
rimessione al principio che la motivazione deve essere congrua; la censura sulla motivazione è inammissibile se si traduce in mera richiesta di diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito
richiama i criteri di motivazione dell'ordinanza; la Corte rileva che il Tribunale ha motivato adeguatamente l'attualità delle esigenze cautelari
norma relativa alle misure cautelari personali; interpretata nel senso che la proporzionalità e scelta della misura devono essere motivate e che la Cassazione non sostituisce il giudizio del merito se la motivazione è congrua
art. 292, comma 2, lett. c-bis cod. proc. pen.
riguarda le misure alternative e la relativa valutazione; la Corte osserva che il Tribunale ha valutato e escluso l'idoneità di misure meno afflittive alla luce degli elementi di indagine
consente l'irrogazione di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata con condanna di euro tremila
art. 94, comma 1-ter cod. proc. pen.
riferimento procedurale agli adempimenti di trasmissione alla cancelleria dopo la decisione
Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01 (precedente giurisprudenziale)
richiamato per il principio che il controllo di legittimità sulle misure cautelari non comprende la riconsiderazione della valutazione probatoria e delle scelte discrezionali del giudice di merito
Massime di principio
- La Cassazione non è luogo per rinnovare la valutazione dei fatti o per proporre semplici letture alternative della motivazione del giudice di merito: le censure devono evidenziare vizi di diritto o macroscopici errori logici nella motivazione
- Per ottenere la revoca o la sostituzione della custodia cautelare è necessario dimostrare specificamente che la motivazione del giudice di merito è irragionevole, contraddittoria o omissiva rispetto a elementi decisivi; la mera indicazione di elementi attenuanti (ammissione, risarcimento parziale, buona condotta precedente) è insufficiente se non si mostra come essi escludano l'attualità delle esigenze cautelari
- La commissione di un reato grave mentre l'imputato è già sottoposto a misura restrittiva (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico) costituisce un elemento fortemente pregiudizievole che può giustificare la custodia in carcere e la non idoneità di misure meno afflittive
- Le richieste di misure meno gravi devono essere fondate su elementi concreti e argomentati che dimostrino la proporzionalità e l'efficacia della misura alternativa; affermazioni generiche o petizioni di principio sono destinate all'inammissibilità
- Presentare ricorsi per cassazione carenti o manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); ciò impone una valutazione preventiva della fondatezza giuridica dell'impugnazione
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