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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23275/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 3 novembre 2025. L'unico motivo censurava la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, deducendo la violazione di legge per la mancata valutazione della presenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., perché non indicava concretamente quali elementi della decisione fossero erronei e non si confrontava in modo correlato con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità del motivo. Ha richiamato il principio secondo cui la genericità non riguarda solo l'indeterminatezza della censura, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La deduzione della mancata verifica di cause di non punibilità è stata ritenuta inidonea perché formulata in modo generico e non specifico rispetto alla motivazione di merito.

  • art. 581 c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e correlato alla motivazione della decisione impugnata; la sua mancanza determina inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo, anche per difetto di correlazione con la sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione non è sufficiente prospettare in modo astratto la violazione dell'art. 129 c.p.p.; occorre indicare puntualmente gli elementi fattuali e logici della decisione che si assumono erronei.
  • La specificità del motivo va valutata anche come necessaria correlazione tra la motivazione censurata e le ragioni dell'impugnazione: il ricorrente deve confrontarsi con le esplicitazioni del giudice di merito.
  • Quando il motivo non consente al giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi mossi, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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