Cassazione Penale, Sentenza n. 31811/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del GIP di Roma del 13/03/2024 che aveva convalidato il provvedimento del Questore (notificato l'11/03/2024) che imponeva a Gubbini l'obbligo di presentazione alla P.G. ai sensi dell'art. 6 L. 13/12/1989 n.401. Quattro motivi: 1) compressione del diritto di difesa (48 ore) essendo il ricorrente detenuto; 2) omessa motivazione circa necessità e urgenza, dato lo stato di detenzione; 3) questione di incostituzionalità dell'art. 6, comma 5 (durata 5-10 anni per recidivi) per sproporzione rispetto alla finalità preventiva; 4) questione di incostituzionalità degli artt. 6, commi 2-bis e 3 per la mancanza di udienza camerale con partecipazione obbligatoria del destinatario e nomina di difensore d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo tutti i motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto rispettati i termini di legge a garanzia del diritto di difesa (notifica 11/03/2024 ore 10:30; richiesta di convalida del PM 11/03/2024 ore 14:05; convalida GIP 13/03/2024 ore 11:00), ha ritenuto adeguatamente motivate le ragioni di necessità e urgenza richiamando la pericolosità e la recidiva del ricorrente, ha respinto le censure di incostituzionalità richiamando consolidata giurisprudenza che giudica compatibile la disciplina (anche alla luce del meccanismo attenuativo del comma 8-bis) e ha confermato la legittimità del contraddittorio esclusivamente cartolare per la convalida urgente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria per l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401
art. 6 (commi 2, 2-bis, 3, 5, 8-bis)
La misura di prevenzione prevista dall'art.6 è riconosciuta come forma di restrizione della libertà personale subordinata alle garanzie dell'art.13 Cost.; la disciplina consente provvedimenti provvisori del Questore comunicati al giudice entro 48 ore e convalidabili dal GIP; il divieto per recidivi e la durata 5-10 anni sono compatibili con la Costituzione alla luce delle possibili attenuazioni previste dal comma 8-bis.
Costituzione della Repubblica Italiana
art. 13, art. 24, art. 3, art. 117, art. 111
Art.13 (tutela della libertà personale) richiede garanzie per le misure restrittive; art.24 tutela il diritto di difesa e può essere compatibile con un contraddittorio scritto quando la legge e la prassi garantiscono un'effettiva possibilità di difesa; art.117 (adeguamento al diritto internazionale) è stato richiamato nella verifica di conformità con la CEDU; art.3 e 111 sono stati invocati nelle censure, ma la Corte ha ritenuto le prescrizioni legislative non arbitrarie.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
art. 6 (diritto a un giusto processo), art. 2 Protocollo n. 4 (se richiamato in motivazione)
La Corte ha ritenuto che il contraddittorio cartolare e la procedura urgente siano compatibili con gli standard CEDU, tenuto conto della celerità e delle esigenze di ordine pubblico che giustificano limitazioni proceduralmente snelle nella convalida dei provvedimenti urgenti.
art. 391 (richiamato per parallelismo), art. 616 (sanzioni per ricorso inammissibile)
L'art.391 cod.proc.pen. è citato come paragone quanto al parallelo tra convalide e garanzie processuali; l'art.616 cod.proc.pen. viene applicato per le conseguenze dell'inammissibilità con possibile condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità
Corte Cost. sent. n.512/2002; Sezioni Unite Cass. n.44273/2004; numerose decisioni di questa Sezione (es. n.33539/2016, n.44621/2016, n.5621/2017, n.35840/2020)
La giurisprudenza ha già definito i limiti e le garanzie applicabili alle misure di prevenzione ex art.6 L.401/1989: riconoscimento della natura restrittiva della libertà personale, ammissibilità del procedimento cartolare per la convalida urgente purché sia garantito un termine effettivo per la difesa e accesso agli atti; compatibilità costituzionale delle misure più rigide per i recidivi, con possibilità di attenuazione.
Massime di principio
- La notifica del provvedimento del Questore e la tempestiva richiesta di convalida del PM (entro 48 ore) sono fattori decisivi: se rispettati, il termine per esercitare la difesa è considerato congruo anche se il destinatario è detenuto.
- Il contraddittorio 'cartolare' (presentazione di memorie scritte prima della convalida) è generalmente ritenuto compatibile con il diritto di difesa in ragione della necessità di celerità della procedura di convalida di provvedimenti urgenti.
- La detenzione del destinatario al momento dell'adozione del provvedimento non esclude di per sé la sussistenza della necessità e urgenza: il giudice valuta il rischio futuro (es. possibile commissione di reati se ristabilita la libertà).
- Le censure di incostituzionalità relative alla durata più lunga per recidivi (5-10 anni) sono difficilmente accolte se la legge prevede meccanismi di attenuazione/riabilitazione (es. comma 8-bis) e se la misura è sorretta da ragioni di tutela dell'ordine pubblico.
- In caso di ricorso in Cassazione manifestamente infondato o inammissibile, la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.; dunque valutare attentamente la fondatezza prima di proporre impugnazioni.
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