Cassazione Civile, Ordinanza n. 20414/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (notaio)
La controversia
La controversia originava da un avviso di liquidazione notificato da un ufficio fiscale per la maggiore imposta di registro dovuta in relazione a una deliberazione assembleare straordinaria di una società, concernente il ripianamento delle perdite e l’aumento di capitale mediante imputazione di un finanziamento soci, deliberazione apposta nel bilancio e enunciata nel verbale redatto dal notaio. Dopo una precedente cassazione con rinvio, il giudice di rinvio aveva confermato l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente ma aveva liquidato le spese di tutti i gradi in misura inferiore ai parametri minimi del d.m. n. 55/2014. Il notaio ha quindi proposto ricorso per cassazione, limitatamente al capo sulle spese, deducendo violazione degli artt. 91 ss. c.p.c. per avere il giudice di merito liquidato compensi sotto i minimi applicabili in relazione al valore della controversia e per non avere posto a carico della soccombente anche gli esborsi, in particolare il contributo unificato versato nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, pur essendo i parametri del d.m. n. 55/2014 non più inderogabili in senso assoluto, il giudice deve dare conto dello scostamento quando la liquidazione si discosti sensibilmente dai valori di riferimento; nel caso concreto la liquidazione operata dal giudice di rinvio risultava palesemente inferiore ai parametri applicabili al valore della causa. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti del capo sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rideterminando le spese dei precedenti giudizi, includendo per i gradi di merito il rimborso del contributo unificato e disponendo la distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre condannato l’Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamati come base della censura sulla liquidazione delle spese di lite e sulla regolazione della soccombenza
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione della disciplina sulle spese
i parametri tariffari costituiscono criterio di orientamento e misura standard del compenso; lo scostamento apprezzabile richiede specifica giustificazione
consente alla Corte di cassare e decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 111 Cost.
richiamato per il principio di economia processuale e ragionevole durata, che sconsiglia un rinvio inutile solo per la liquidazione delle spese
art. 15, comma 2-ter, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
«Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti»
nei giudizi tributari di merito le spese comprendono anche il contributo unificato versato dalla parte vittoriosa
Massime di principio
- Nella liquidazione delle spese successive al d.m. n. 55/2014 i parametri non hanno più natura rigidamente inderogabile, ma restano il riferimento normale per la quantificazione del compenso professionale.
- Se il giudice si discosta in modo apprezzabile dai parametri medi o minimi applicabili, deve rendere percepibili i criteri seguiti nella liquidazione.
- Quando la censura riguarda solo il quantum delle spese e la decisione può essere adottata sulla base di dati già acquisiti, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito senza disporre rinvio, in applicazione del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
- Nel processo tributario le spese di giudizio comprendono anche il contributo unificato, oltre a compensi, spese generali ed esborsi, se dovuti.
- La soccombenza comporta la condanna alle spese dei giudizi precedenti e del giudizio di legittimità, con possibile distrazione in favore del difensore antistatario.
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