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Sentenza

Sentenza n. 1794/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’annullamento - della deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 93 del 3 marzo 2023, con cui è stata disposta la nomina del Commissario ad acta per l’adozione del provvedimento di adesione all'Ente di Governo d'Ambito “Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria”; - di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso.

Giustizia amministrativa202300641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione della Giunta Regionale della Calabria del 3 marzo 2023, recante la nomina di un commissario ad acta per ottenere l’adesione del Comune all’ARRICAL

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione; ente d'ambito)

La controversia

Il Comune ha impugnato la deliberazione regionale che aveva preso atto della sua mancata adesione all’ARRICAL, ente di governo d’ambito cui gli enti territoriali dovevano obbligatoriamente aderire, e aveva disposto il commissariamento per conseguire tale adesione. La Regione si è costituita deducendo l’infondatezza del ricorso; il testo non specifica i singoli vizi di legittimità articolati dal Comune. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 277/2023 per carenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. All’udienza dell’11 settembre 2026 il Comune ha dichiarato di avere ormai aderito all’ARRICAL e ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non cessata la materia del contendere. L’adesione ormai avvenuta all’ARRICAL ha eliminato ogni utilità concreta di una pronuncia sulla legittimità dell’atto commissariale, strumentale proprio a conseguire tale adesione; il Comune non aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori. La situazione sopravvenuta rendeva quindi definitivamente inutile un’eventuale sentenza di annullamento. La Regione non si è opposta alla richiesta del ricorrente. Spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

    La sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

    La disposizione è richiamata tra quelle viste; il testo non ne espone una distinta interpretazione, mentre la decisione dichiara l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 84, ultimo comma, c.p.a.

    il Collegio richiama, a tal proposito il consolidato orientamento giurisprudenziale, volto a ritenere che debba essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse quando il processo non possa per qualsiasi motivo produrre alcun risultato utile per la parte ricorrente; a tal fine occorre che sopraggiunga nel corso del giudizio – come nella fattispecie per cui è giudizio- una situazione di fatto o di diritto tale da rendere chiara e definitiva l’inutilità di un’eventuale sentenza di annullamento

    La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando una situazione di fatto o di diritto sopravvenuta rende chiara e definitiva l’inutilità di una pronuncia di annullamento e il processo non può più produrre alcun risultato utile per il ricorrente.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 settembre 2026 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Il testo menziona la disposizione in relazione all’udienza straordinaria, ma non ne formula un’interpretazione sostanziale.

Massime di principio

  • Il ricorso di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, una situazione di fatto o di diritto rende chiara e definitiva l’inutilità della pronuncia richiesta e il processo non può produrre alcun risultato utile per il ricorrente.
  • L’adesione del soggetto interessato all’ente la cui adesione l’atto impugnato mirava a ottenere può far venir meno l’interesse all’annullamento dell’atto, se non residua una domanda di accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàRegioni e rapporti tra livelli di governoServizio idrico integrato
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativaServizi pubblici
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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