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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11823/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto dell’intervenuta transazione e della rinuncia congiunta al ricorso, ritenendole conformi ai requisiti degli artt. 390, comma 2, e 391, ultimo comma, c.p.c.; ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione e ha compensato integralmente le spese di lite. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale e di stretta interpretazione della relativa previsione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia originava dallo scioglimento della comunione ereditaria tra due fratelli sulla successione della madre. Il tribunale aveva disposto la divisione dell’asse, assegnando uno degli immobili a uno dei condividenti e ponendo a carico dell’altro conguagli e altre somme. In appello il fratello assegnatario dell’immobile contestava la domanda di frutti relativa al garage e chiedeva il riconoscimento di un testamento olografo del 15 settembre 1996, con conseguente legato di credito a suo favore pari a euro 17.151,26, oltre rivalutazione e interessi. La sorella resisteva e proponeva appello incidentale su rimborsi e spese. La Corte d’appello accoglieva in parte l’impugnazione principale e in parte quella incidentale, determinando nuovi importi dovuti tra le parti. Contro tale sentenza la sorella proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno comunicato una sopravvenuta soluzione transattiva e presentato istanza congiunta di estinzione, per sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    atto di rinuncia congiunta al ricorso

    la rinuncia congiunta, se sottoscritta dai difensori delle parti e conforme ai requisiti di legge, è idonea a determinare l’estinzione del giudizio di cassazione

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di Cassazione

    in presenza di rituale rinuncia al ricorso, la Corte dichiara l’estinzione del processo

  • contributo unificato

    raddoppio dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità

    il raddoppio non si applica nel caso di estinzione del giudizio; la misura è eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica

Massime di principio

  • La rinuncia congiunta al ricorso per cassazione, quando sia rituale e provenga dalle parti o dai loro difensori nei limiti di legge, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • L’intervenuta transazione tra le parti fa venir meno l’interesse alla decisione e può fondare la richiesta di estinzione del processo.
  • Le disposizioni sul raddoppio del contributo unificato, avendo natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDivisione ereditaria
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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