Cassazione Penale, Sentenza n. 17504/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto il riesame avverso la custodia in carcere disposta dal GIP per tentata estorsione aggravata in concorso. Denuncia violazione dell'art.125 comma 3 c.p.p. e vizio di motivazione per "motivazione per relationem" e presunto travisamento della prova: contesta la valutazione di attendibilità della persona offesa, lamenta che il Tribunale si sia limitato a richiamare la motivazione del GIP senza un autonomo e specifico esame degli elementi difensivi, e chiede che venga riconsiderata la ricostruzione fattuale (ad es. che l'imputato stava aiutando una terza persona e che la fuga non prova la colpevolezza).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adempiuto all'obbligo di verifica: pur richiamando la motivazione del GIP, il Tribunale ha esposto ragioni specifiche per respingere le censure difensive e ha contestato punto per punto l'alternativa ricostruzione offerta dall'imputato. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la Cassazione non può sindacare valutazioni di fatto salvo contraddizioni manifeste o congetture non verificabili. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti della motivazione; la Corte osserva che la censura sulla motivazione per relationem non è decisiva se il giudice del riesame ha comunque svolto un effettivo vaglio degli elementi decisivi
La Corte rileva che l'obbligo di autonoma motivazione circa la gravità degli indizi si riferisce alle ordinanze cautelari e che tale onere risulta rispettato anche quando si operi richiamo ad altri atti purché emerga un effettivo vaglio degli elementi ritenuti decisivi
art. 309 comma 9-bis cod. proc. pen.
Richiamato in connessione con l'art. 292; la Corte segnala che il provvedimento del tribunale del riesame, pur potendo richiamare l'ordinanza cautelare, deve verificare le argomentazioni difensive che possano incidere sulla tenuta logica del provvedimento impugnato
Norma sulla valutazione delle dichiarazioni delle parti o delle persone offese; la Corte ritiene che l'attendibilità della persona offesa sia stata valutata nel rispetto dei canoni di questa disposizione e costituisca questione di fatto non sindacabile in Cassazione salvo palesi contraddizioni
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi al provvedimento; citata nelle conclusioni del dispositivo
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.4, Sent. n.10153/2020)
Sez. 4 - Sentenza n. 10153 del 11/02/2020 (dep. 16/03/2020) Rv. 278609 - 01
Richiamata per il principio che la Cassazione non può riformare valutazioni di fatto a meno che la motivazione sia affetta da manifeste contraddizioni o da congetture prive di verifica empirica
Massime di principio
- La Corte di legittimità non sindaca sulla valutazione del merito probatorio se la motivazione del giudice di merito è coerente e priva di manifeste contraddizioni: le censure che sollecitano una rivalutazione del fatto sono, di regola, inammissibili
- La "motivazione per relationem" è consentita quando il giudice dimostra di aver svolto un effettivo vaglio degli elementi decisivi: non è necessario ripetere integralmente ogni argomento se emerge che sono stati valutati criticamente
- Nel riesame delle misure cautelari il Tribunale può fare ampio richiamo al contenuto dell'ordinanza cautelare, ma deve comunque affrontare e confutare specificamente le argomentazioni difensive che ne mettano in discussione la tenuta logica
- La valutazione della credibilità della persona offesa (o di un testimone) implica accertamenti di fatto (personalità, coerenza, spontaneità, riscontri esterni) che solo eccezionalmente sono sindacabili in sede di legittimità
- Ricorsi generici o che si limitano a reiterare censure già esaminate senza confrontarsi con la motivazione resa dal giudice sono a rischio di inammissibilità; possono comportare condanne alle spese e ammende per lite temeraria
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