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Ordinanza

Ordinanza n. 1/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari - del provvedimento del 3 novembre 2025, pubblicato il 4 novembre 2025, con il quale il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Teramo ha deliberato l’aggiudicazione definitiva, in favore della Vittorini Emidio Costruzioni s.r.l., della procedura aperta per l’affidamento dei lavori per la realizzazione della “Cittadella della Cultura” nel sito denominato “Ex Manicomio S. Antonio Abate” in Teramo; - di tutti gli atti e verbali di gara ad esso sottesi, tra i quali i verbali delle riunioni della Commissione giudicatrice, fatti propri dalla stazione appaltante, che riportano l’attribuzione dei punteggi secondo i criteri di valutazione e la graduatoria finale, nella parte in cui: a) non è stato riconosciuto al RTI con mandataria la Cooperativa Costruttori Teramani s.c.r.l. il punteggio per il possesso del requisito SA8000:2014; b) non è stata esclusa l’offerta della Vittorini Emidio Costruzioni s.r.l. e, conseguentemente, è stata proposta l’aggiudicazione dei lavori alla medesima società; - di ogni atto presupposto, preordinato, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202500592

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione definitiva a favore di un'impresa concorrente della procedura aperta per i lavori di realizzazione della "Cittadella della Cultura" presso l'ex Manicomio S. Antonio Abate in Teramo, nonché gli atti di gara connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso è stato proposto contro l'aggiudicazione definitiva della gara. Le ricorrenti hanno contestato, da un lato, il mancato riconoscimento del punteggio relativo al possesso del requisito SA8000:2014 e, dall'altro, la mancata esclusione dell'offerta dell'aggiudicataria. In particolare, il secondo motivo riguardava la proposta tecnica dell'aggiudicataria relativa al rifacimento della copertura e dei solai, mediante sostituzione di alcuni materiali, ritenuta potenzialmente incompatibile con le caratteristiche strutturali e architettoniche del progetto esecutivo e con la destinazione funzionale dell'opera. È stata chiesta la sospensione cautelare degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto non sufficientemente fondata la censura relativa alla proposta tecnica dell'aggiudicataria, poiché le ricorrenti non hanno allegato elementi idonei a dimostrare che la sostituzione di alcuni materiali fosse capace di sovvertire le caratteristiche strutturali o architettoniche del progetto esecutivo oppure di incidere sulla destinazione funzionale dell'opera. Secondo il giudice, la proposta rientra nel perimetro del subcriterio 1.1, concernente le migliorie relative alla qualità tecnica e architettonica dei materiali utilizzati. L'infondatezza di tale censura ha fatto venir meno l'interesse alla delibazione cautelare dell'altro motivo, relativo al mancato riconoscimento del punteggio SA8000:2014: anche nell'ipotesi di miglioramento della posizione in graduatoria dalla settima alla seconda, le ricorrenti non avrebbero conseguito l'aggiudicazione. Le ricorrenti sono state condannate alle spese della fase cautelare in favore dell'Università e dell'aggiudicataria, per complessivi euro 5.000,00 oltre accessori, ripartiti in euro 2.500,00 per ciascuna. Le spese sono state compensate tra le ricorrenti e l'altra controinteressata costituita, che aveva aderito all'accoglimento della domanda cautelare; nulla è dovuto alle controinteressate non costituite.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; il rigetto è stato pronunciato per difetto del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la censura contro l'aggiudicazione non è assistita da fumus boni iuris quando il concorrente non allega elementi idonei a dimostrare che una miglioria tecnica, consistente nella sostituzione di materiali, alteri le caratteristiche strutturali o architettoniche del progetto esecutivo o incida sulla destinazione funzionale dell'opera, qualora essa rientri nel subcriterio di valutazione relativo alla qualità tecnica e architettonica dei materiali.
  • L'accertata infondatezza di una censura autonomamente idonea a escludere il conseguimento del bene della vita può rendere carente l'interesse alla delibazione cautelare degli ulteriori motivi: se anche l'eventuale accoglimento di questi ultimi consentirebbe soltanto di risalire in graduatoria senza ottenere l'aggiudicazione, la domanda cautelare deve essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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