Cassazione Penale, Ordinanza n. 14282/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure investissero la valutazione di merito già compiuta dal giudice di appello, il quale aveva motivato in modo logico, coerente e puntuale sulla responsabilità e sul diniego della particolare tenuità del fatto. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione, deducendo: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo che non vi sarebbe stato un allontanamento volontario e arbitrario dalla misura/condizione cui era sottoposto, ma solo un ritardo incolpevole; 2) omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
Norme richiamate
Indica il reato per cui vi era stata condanna in appello, ossia l'evasione.
La Corte prende atto della censura difensiva sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, senza ravvisare vizi di legittimità nella motivazione del giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono proponibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, mirino in realtà a una nuova valutazione del fatto e della prova già compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia logica, coerente e puntuale.
- In tema di evasione, la contestazione circa la volontarietà dell'allontanamento deve confrontarsi con l'accertamento di merito sulla condotta dell'imputato; se il giudice di appello ha escluso l'ipotesi dell'incolpevole ritardo con motivazione adeguata, la censura non è scrutinabile in cassazione come richiesta di rivalutazione fattuale.
- Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è censurabile in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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