Cassazione Penale, Sentenza n. 4436/2022 del 08/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. (possesso di arnesi atti allo scasso) sostenendo, con due motivi: 1) violazione di legge perché la Corte territoriale avrebbe fondato la condanna sul mero possesso del coltellino multiuso e sulla sua "attitudine potenziale" ad aprire serrature, senza valutare le circostanze di tempo e di luogo e la condotta del soggetto al momento del ritrovamento, elementi che avrebbero potuto giustificare l'uso lecito dello strumento; 2) violazione di legge perché la Corte ha ritenuto che la giustificazione della destinazione lecita dello strumento dovesse essere fornita solo al momento dell'accertamento e non anche con deduzioni difensive successive e basate su circostanze obiettive (ad es. la condizione personale dell'imputato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale secondo cui il reato ex art. 707 c.p. richiede il possesso o l'immediata disponibilità di strumenti idonei a forzare serrature e lo status soggettivo dell'agente; tuttavia la possibilità che il possesso sia giustificato per usi leciti è elemento che esclude la rilevanza penale. La Corte ha precisato che l'onere di fornire una "seria giustificazione" grava sull'imputato ma che tale giustificazione può essere fornita anche successivamente e che il giudice deve comunque valutare "aliunde" le circostanze oggettive (tempo, luogo, modalità, condizione personale). Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che emergessero elementi oggettivi (tra cui la mancanza di fissa dimora dell'imputato e il momento del controllo) che giustificavano il possesso del coltellino per esigenze quotidiane, concludendo per l'assenza del fatto; ha quindi annullato senza rinvio la sentenza perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
La norma punisce il possesso o l'immediata disponibilità di arnesi atti allo scasso in presenza di determinati presupposti soggettivi; tuttavia la legge ammette come causa di non punibilità la giustificazione della destinazione lecita degli strumenti. La giurisprudenza definisce l'onere dell'imputato di fornire una "seria giustificazione" ma non impone che essa sia fornita necessariamente al momento del ritrovamento.
Corte costituzionale, sent. n. 236 del 30/10/1975
Richiamata per affermare che l'onere di giustificazione non costituisce una illegittima inversione dell'onere della prova; la giustificazione è un mezzo di difesa offerto dalla legge, il rifiuto di fornire spiegazioni è scelta difensiva e il giudice deve comunque valutare tutte le prove disponibili.
Corte costituzionale, sent. n. 5 del 13/01/2004
Ribadisce i principi relativi alla clausola che esclude la rilevanza penale per "giustificato motivo" e la necessità di una valutazione costituzionalmente coerente dell'onere probatorio.
Corte costituzionale, sent. n. 225 del 20/06/2008
Sottolinea che l'accertamento dell'attuale destinazione dello strumento deve essere penetrante, soprattutto quando l'oggetto è di uso comune e suscettibile di impieghi leciti; il giudice deve valutare attitudine degli strumenti e circostanze spazio-temporali per verificare il pericolo concreto per il patrimonio.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016; Sez. 5, n. 1304 del 14/11/1985; Sez. 5, n. 8315 del 06/06/1984)
Costante orientamento secondo cui il possesso o l'immediata disponibilità degli arnesi atti allo scasso è sufficiente ai fini della configurabilità del reato, con l'incombente sull'imputato di fornire una seria giustificazione; la valutazione della prova spetta comunque al giudice e può avvenire anche sulla base di elementi diversi dalla dichiarazione dell'imputato.
Massime di principio
- Il mero possesso di uno strumento potenzialmente idoneo allo scasso può fondare l'accusa ex art. 707 c.p., ma la rilevanza penale viene esclusa se è dimostrabile una destinazione lecita dell'oggetto.
- L'onere di fornire una "seria giustificazione" grava sull'imputato, ma tale giustificazione può essere prodotta anche in sede difensiva successiva al momento del ritrovamento; non è necessario dimostrarla esclusivamente al momento della sorpresa.
- Il giudice ha l'obbligo di valutare anche d'ufficio le circostanze oggettive (tempo, luogo, modalità di detenzione, condizione personale) e l'attitudine funzionale dell'oggetto per evitare che la norma penale colpisca fatti privi di pericolosità concreta.
- Quando l'oggetto è di uso comune e suscettibile di impieghi leciti (es. coltellino multiuso), maggiore rilievo devono assumere le circostanze spazio-temporali e personali per accertare un pericolo concreto per il patrimonio.
- Il rifiuto dell'imputato a fornire spiegazioni non implica automaticamente responsabilità; il giudice può e deve ricercare altre prove (documentali, testimoniali, elementi oggettivi) per valutare la legittimità della detenzione dello strumento.
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