Cassazione Penale, Ordinanza n. 13956/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna. Con il primo motivo ha sostenuto che una annotazione di polizia giudiziaria non poteva sorreggere la decisione; la Corte ha però rilevato che tale annotazione non era stata posta a fondamento della doppia conforme, basata invece su altri elementi probatori distinti e ampiamente esaminati. Con il secondo e il terzo motivo ha censurato, rispettivamente, la ritenuta sussistenza del dolo e l'incompatibilità tra le versioni dei dichiaranti, deducendo vizi di motivazione. In realtà, secondo la Corte, tali censure miravano a ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione congrua, coerente con le risultanze processuali e priva di vizi logico-giuridici, che aveva valorizzato l'attendibilità della persona offesa e l'assenza di contraddizioni rilevanti tra i dichiaranti. Dal testo non è ricostruibile con certezza il reato contestato, se non che vi era una richiesta intimidatoria di consegna di una somma di denaro.
Norme richiamate
è la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, coerente con le emergenze processuali e immune da vizi logico-giuridici.
- Una censura che contesti il fondamento probatorio della decisione è infondata se l'elemento richiamato dal ricorrente non è stato posto a base della condanna, la quale risulti invece supportata da altri elementi autonomamente valutati.
- La deduzione del vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuovo apprezzamento dell'attendibilità dei dichiaranti o della persistenza di contraddizioni già esaminate dal giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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