Cassazione Penale, Sentenza n. 48905/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 06/10/2021 che aveva assolto l'imputato. La parte civile ha articolato cinque motivi deducendo vizi di motivazione per omessa e insufficiente valutazione della contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali (in particolare contrasto tra le deposizioni di Fortunato Padalino, il prof. Carmine Napoli e Antonio Gogliucci, nonché discrepanze fra le deposizioni rese davanti al Tribunale e quelle rese in appello). Si contestava che la Corte d'appello non avesse adeguatamente valutato l'attendibilità dei testi e la coerenza delle loro dichiarazioni rispetto alla versione della parte offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata non presenti i vizi di motivazione già censurati nelle precedenti sentenze di annullamento e che, nel complesso probatorio, mancassero elementi nuovi tali da superare i dubbi sulla responsabilità dell'imputato. La Corte ha ribadito che il ricorso sollecitava una rivalutazione del materiale probatorio, attività non consentita al giudice di legittimità. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali; non è stata irrogata sanzione alla Cassa delle ammende per la complessità dell'iter processuale (due precedenti annullamenti), e la domanda di condanna della parte civile al rimborso delle spese sostenute dall'imputato è stata rigettata per mancanza di prova di colpa nella esercitazione del diritto di querela.
Norme richiamate
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23, comma 8) convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e prorogato dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15
art. 23, comma 8; art. 16 D.L. 30/12/2021, n. 228
richiamata in relazione alla richiesta di discussione orale formulata dal difensore della parte civile; la Corte prende atto della richiesta ma decide sul merito dell'inammissibilità del ricorso secondo i principi di diritto.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
ricorso presentato nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att.; la Corte verifica la regolarità formale degli argomenti ammessi.
Principio giurisprudenziale (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè)
confermato il principio secondo cui la Corte di cassazione non può procedere a una rivalutazione del giudizio di fatto: è inammissibile il ricorso che chieda la "rilettura" degli elementi di fatto invece del controllo sulla motivazione e sulla regolarità del procedimento
Giurisprudenza (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola)
ribadito il divieto per la Corte di cassazione di rivalutare frammenti probatori ovvero indizi per formare una diversa ricostruzione dei fatti; il controllo è sulla correttezza logica e giuridica della motivazione
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 56929 del 03/10/2017, Sovrana)
principio secondo cui la condanna della parte querelante al pagamento delle spese sostenute dalla parte costituita richiede la prova della colpa nell'esercizio del diritto di querela; la Corte ha ritenuto la questione non univoca nel presente iter
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti né valuta nuovamente la credibilità dei testimoni: può censurare solo vizi di motivazione, incoerenze logiche o errori di diritto, non proporre una diversa valutazione probatoria.
- Contraddizioni tra dichiarazioni testimoniali devono essere affrontate e spiegate dal giudice di merito; la mera indicazione di contraddizioni nel ricorso per cassazione, senza dimostrare che il giudice di merito non abbia valutato o abbia travisato le fonti, è in genere inammissibile.
- Per ottenere l'annullamento per vizi di motivazione occorre dimostrare che la valutazione probatoria sia illogica, contraddittoria o manifestamente insufficiente; la presenza di incertezze o alternative plausibili nei fatti può legittimare un'assoluzione purché la motivazione sia coerente.
- La condanna della parte civile al pagamento delle spese dell'imputato richiede la prova della colpa nell'esercizio del diritto di querela; un iter processuale complesso con precedenti annullamenti può escludere la sussistenza della colpa da parte della querelante.
- Richieste procedurali (es. discussione orale) devono essere valutate nei termini di legge ma non incidono sul merito della decisione di legittimità, la quale si concentra su profili di diritto e di motivazione.
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