Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48905/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 06/10/2021 che aveva assolto l'imputato. La parte civile ha articolato cinque motivi deducendo vizi di motivazione per omessa e insufficiente valutazione della contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali (in particolare contrasto tra le deposizioni di Fortunato Padalino, il prof. Carmine Napoli e Antonio Gogliucci, nonché discrepanze fra le deposizioni rese davanti al Tribunale e quelle rese in appello). Si contestava che la Corte d'appello non avesse adeguatamente valutato l'attendibilità dei testi e la coerenza delle loro dichiarazioni rispetto alla versione della parte offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata non presenti i vizi di motivazione già censurati nelle precedenti sentenze di annullamento e che, nel complesso probatorio, mancassero elementi nuovi tali da superare i dubbi sulla responsabilità dell'imputato. La Corte ha ribadito che il ricorso sollecitava una rivalutazione del materiale probatorio, attività non consentita al giudice di legittimità. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali; non è stata irrogata sanzione alla Cassa delle ammende per la complessità dell'iter processuale (due precedenti annullamenti), e la domanda di condanna della parte civile al rimborso delle spese sostenute dall'imputato è stata rigettata per mancanza di prova di colpa nella esercitazione del diritto di querela.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23, comma 8) convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e prorogato dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15

    art. 23, comma 8; art. 16 D.L. 30/12/2021, n. 228

    richiamata in relazione alla richiesta di discussione orale formulata dal difensore della parte civile; la Corte prende atto della richiesta ma decide sul merito dell'inammissibilità del ricorso secondo i principi di diritto.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.)

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    ricorso presentato nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att.; la Corte verifica la regolarità formale degli argomenti ammessi.

  • Principio giurisprudenziale (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè)

    confermato il principio secondo cui la Corte di cassazione non può procedere a una rivalutazione del giudizio di fatto: è inammissibile il ricorso che chieda la "rilettura" degli elementi di fatto invece del controllo sulla motivazione e sulla regolarità del procedimento

  • Giurisprudenza (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola)

    ribadito il divieto per la Corte di cassazione di rivalutare frammenti probatori ovvero indizi per formare una diversa ricostruzione dei fatti; il controllo è sulla correttezza logica e giuridica della motivazione

  • Giurisprudenza (Sez. 2, n. 56929 del 03/10/2017, Sovrana)

    principio secondo cui la condanna della parte querelante al pagamento delle spese sostenute dalla parte costituita richiede la prova della colpa nell'esercizio del diritto di querela; la Corte ha ritenuto la questione non univoca nel presente iter

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti né valuta nuovamente la credibilità dei testimoni: può censurare solo vizi di motivazione, incoerenze logiche o errori di diritto, non proporre una diversa valutazione probatoria.
  • Contraddizioni tra dichiarazioni testimoniali devono essere affrontate e spiegate dal giudice di merito; la mera indicazione di contraddizioni nel ricorso per cassazione, senza dimostrare che il giudice di merito non abbia valutato o abbia travisato le fonti, è in genere inammissibile.
  • Per ottenere l'annullamento per vizi di motivazione occorre dimostrare che la valutazione probatoria sia illogica, contraddittoria o manifestamente insufficiente; la presenza di incertezze o alternative plausibili nei fatti può legittimare un'assoluzione purché la motivazione sia coerente.
  • La condanna della parte civile al pagamento delle spese dell'imputato richiede la prova della colpa nell'esercizio del diritto di querela; un iter processuale complesso con precedenti annullamenti può escludere la sussistenza della colpa da parte della querelante.
  • Richieste procedurali (es. discussione orale) devono essere valutate nei termini di legge ma non incidono sul merito della decisione di legittimità, la quale si concentra su profili di diritto e di motivazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.