Cassazione Penale, Sentenza n. 35310/2026 del 05/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L’indagato ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Bologna del 19 maggio 2026, che aveva respinto la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo di 5.000 euro in contanti. Il sequestro era stato disposto in relazione alla contestata detenzione a fini di cessione di circa otto grammi lordi di cocaina, suddivisi in sette dosi confezionate. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizi della motivazione sulla destinazione allo spaccio: quantità, confezionamento e occultamento negli slip, secondo la difesa, erano compatibili con l’uso personale, anche in assenza di contatti con terzi, strumenti di lavorazione o confezionamento e documentazione contabile. Con il secondo motivo ha censurato la valutazione delle esigenze cautelari fondata su una precedente condanna per lo stesso reato, risalente e successivamente oggetto di riabilitazione intervenuta dopo l’udienza di riesame, deducendo di poter far valere tale circostanza per la prima volta in cassazione. Con il terzo motivo ha contestato la sproporzione dei 5.000 euro rispetto ai redditi leciti propri e della moglie nel periodo 2020-2025, sostenendo che non fossero modesti o discontinui e che mancasse l’abitualità di condotte illecite; ha inoltre censurato la valutazione del Tribunale che aveva ritenuto indimostrata l’origine della somma, attribuita alla restituzione, pochi giorni prima del sequestro, di un prestito in contanti fatto alla cognata e, in parte, ai ricavi di una pizzeria avviata nel 2024.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 325, comma 1, c.p.p., il ricorso per cassazione contro le ordinanze del Tribunale del riesame in materia di sequestro preventivo è ammesso soltanto per violazione di legge; le doglianze proposte investivano invece vizi motivazionali o valutazioni delle risultanze probatorie, non devolvibili al giudice di legittimità. Ha comunque osservato che gli elementi valorizzati dal Tribunale — quantità e suddivisione della cocaina, modalità di occultamento e rinvenimento e disponibilità di una somma consistente in contanti — potevano razionalmente sostenere la destinazione della droga alla cessione e la possibile destinazione del denaro a ulteriori analoghi commerci. Ha inoltre ritenuto compiutamente motivato il giudizio di sproporzione, poiché il Tribunale aveva plausibilmente escluso che le allegazioni difensive relative al prestito restituito dalla cognata e ai ricavi della pizzeria fossero sufficientemente dimostrative. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando l’assenza di colpa nella causa d’inammissibilità. Il testo del dispositivo riportato è incompleto dopo la formula «Dichiara».
Norme richiamate
A norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., infatti, il ricorso per cassazione avverso le ordinanze del Tribunale del riesame in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge.
Il ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale del riesame in materia di sequestro preventivo è limitato alla violazione di legge e non consente di sottoporre alla Corte censure sulla motivazione o richieste di nuova valutazione delle risultanze probatorie.
All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
L’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la Corte ha quantificato quest’ultima in 3.000 euro, escludendo l’assenza di colpa del ricorrente.
Massime di principio
- In materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale del riesame è ammesso per violazione di legge; non sono invece deducibili vizi di motivazione né censure dirette a ottenere una diversa valutazione delle risultanze probatorie.
- La destinazione di sostanza stupefacente alla cessione può essere razionalmente desunta, nel loro complesso, da quantità, suddivisione in dosi, modalità di occultamento e rinvenimento e disponibilità di denaro contante, quando tali elementi sostengano l’inferenza senza forzature logiche.
- La valutazione della sproporzione tra denaro sequestrato e redditi leciti può fondarsi sull’esame complessivo delle allegazioni difensive; è sufficiente che il giudice motivi plausibilmente perché le specifiche spiegazioni dell’origine della somma non siano dimostrative.
Come è indicizzato
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