Cassazione Penale, Sentenza n. 17843/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., lamentando l'omessa pronuncia da parte della Prima sezione sulla doglianza precedentemente sollevata nel ricorso ordinario: in particolare, aveva dedotto il vizio di motivazione della Corte d'appello nella parte relativa all'applicazione della recidiva, sostenendo che la Corte territoriale si era limitata a richiamare la recidiva in sede di quantificazione della pena senza esporre le argomentazioni che ne giustificassero l'applicazione. Ha quindi censurato la sentenza della Corte di cassazione del 9 marzo 2022 per non essersi pronunciata su tale specifico motivo
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente a proporre personalmente il ricorso in Cassazione. La Corte ha richiamato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103) che richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione degli atti da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione con specifico mandato. Si è affermato che tale requisito si applica anche al ricorso straordinario ex art. 625-bis. Richiamate le Sezioni Unite (Sez. U., n. 8914/2017), la Corte ha escluso la possibilità di proposta personale del ricorso straordinario e, perciò, dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.)
Norme richiamate
Rimessione straordinaria per errore materiale o di fatto; la Corte ha ritenuto che anche questo rimedio sia assoggettato al requisito soggettivo di legittimazione previsto dall'art. 613 cod. proc. pen., pertanto non può essere proposto personalmente dalla parte
art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (come riformato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)
Stabilisce che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato; la disposizione si applica anche al ricorso straordinario ex art. 625-bis
Sezioni Unite, n. 8914 del 21/12/2017 (Aiello)
Giurisprudenza che ha chiarito l'impossibilità per la parte di proporre personalmente il ricorso in cassazione dopo le modifiche legislative del 2017; le Sezioni Unite hanno esteso il requisito soggettivo di legittimazione anche ai ricorsi straordinari per errore materiale o di fatto
Riforma processuale che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., imponendo il requisito della sottoscrizione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione per la proposizione dei ricorsi
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. non può essere proposto personalmente dalla parte: è necessario il difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione con specifico mandato, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.; la mancata osservanza comporta inammissibilità anche se la censura appare fondata
- Prima di proporre ricorsi per omessa pronuncia o errori materiali/fattuali verificare sempre i requisiti formali e soggettivi di legittimazione (sottoscrizione e mandato del difensore cassazionista) per evitare l'inammissibilità ed eventuali sanzioni
- Se si contesta l'applicazione della recidiva o vizi di motivazione che possono essere decisivi per la pena, è preferibile assicurarsi la corretta rappresentanza legale e, se necessario, riproporre la doglianza nel corretto rito o istituire rimedi utilizzando l'avvocato cassazionista
- L'inammissibilità per vizi formali può comportare condanne alle spese e a sanzioni pecuniarie: valutare il rapporto costi/benefici prima di ricorrere personalmente senza assistenza specialistica
- In caso di dubbio sulla reale omissione di pronuncia, esaminare attentamente il testo della sentenza impugnata per capire se il motivo è stato effettivamente omesso o implicitamente trattato; se omesso, procedere con ricorso solo tramite difensore abilitato
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