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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17843/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., lamentando l'omessa pronuncia da parte della Prima sezione sulla doglianza precedentemente sollevata nel ricorso ordinario: in particolare, aveva dedotto il vizio di motivazione della Corte d'appello nella parte relativa all'applicazione della recidiva, sostenendo che la Corte territoriale si era limitata a richiamare la recidiva in sede di quantificazione della pena senza esporre le argomentazioni che ne giustificassero l'applicazione. Ha quindi censurato la sentenza della Corte di cassazione del 9 marzo 2022 per non essersi pronunciata su tale specifico motivo

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente a proporre personalmente il ricorso in Cassazione. La Corte ha richiamato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103) che richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione degli atti da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione con specifico mandato. Si è affermato che tale requisito si applica anche al ricorso straordinario ex art. 625-bis. Richiamate le Sezioni Unite (Sez. U., n. 8914/2017), la Corte ha escluso la possibilità di proposta personale del ricorso straordinario e, perciò, dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.)

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimessione straordinaria per errore materiale o di fatto; la Corte ha ritenuto che anche questo rimedio sia assoggettato al requisito soggettivo di legittimazione previsto dall'art. 613 cod. proc. pen., pertanto non può essere proposto personalmente dalla parte

  • art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (come riformato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)

    Stabilisce che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato; la disposizione si applica anche al ricorso straordinario ex art. 625-bis

  • Sezioni Unite, n. 8914 del 21/12/2017 (Aiello)

    Giurisprudenza che ha chiarito l'impossibilità per la parte di proporre personalmente il ricorso in cassazione dopo le modifiche legislative del 2017; le Sezioni Unite hanno esteso il requisito soggettivo di legittimazione anche ai ricorsi straordinari per errore materiale o di fatto

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Riforma processuale che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., imponendo il requisito della sottoscrizione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione per la proposizione dei ricorsi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. non può essere proposto personalmente dalla parte: è necessario il difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione con specifico mandato, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.; la mancata osservanza comporta inammissibilità anche se la censura appare fondata
  • Prima di proporre ricorsi per omessa pronuncia o errori materiali/fattuali verificare sempre i requisiti formali e soggettivi di legittimazione (sottoscrizione e mandato del difensore cassazionista) per evitare l'inammissibilità ed eventuali sanzioni
  • Se si contesta l'applicazione della recidiva o vizi di motivazione che possono essere decisivi per la pena, è preferibile assicurarsi la corretta rappresentanza legale e, se necessario, riproporre la doglianza nel corretto rito o istituire rimedi utilizzando l'avvocato cassazionista
  • L'inammissibilità per vizi formali può comportare condanne alle spese e a sanzioni pecuniarie: valutare il rapporto costi/benefici prima di ricorrere personalmente senza assistenza specialistica
  • In caso di dubbio sulla reale omissione di pronuncia, esaminare attentamente il testo della sentenza impugnata per capire se il motivo è stato effettivamente omesso o implicitamente trattato; se omesso, procedere con ricorso solo tramite difensore abilitato

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