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Sentenza

Sentenza del 03/02/2017 n. 2908 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza della CTR della Lombardia n. 37/13/12, come modificata dall'ordinanza di correzione n. 31/13/12. Ha dedotto la violazione dell'art. 287 c.p.c.: la CTR, con la correzione, non avrebbe rettificato un mero errore redazionale, ma integrato la decisione aggiungendo l'esclusione degli interessi moratori, questione sulla quale la sentenza originaria non si era pronunciata. La contribuente aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha precisato che la correzione materiale non può modificare il contenuto concettuale della decisione né supplire a un'omessa pronuncia o correggere un errore di giudizio. La sentenza originaria aveva escluso le sanzioni per obiettiva incertezza normativa, ma non aveva deciso sulla non debenza degli interessi; la successiva ordinanza, richiamando l'art. 10, comma 2, dello Statuto del contribuente e l'inerzia dell'Ufficio, ha introdotto una statuizione nuova e violato il giudicato formatosi su quel punto. La Corte ha quindi cassato la sentenza limitatamente alla parte introdotta con la correzione. Spese del giudizio di legittimità integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • Art. 287 c.p.c.

    Il procedimento di correzione di errori materiali disciplinato dagli artt. 287 ss. c.p.c. è funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione.

    La correzione è ammessa per rettificare errori materiali nella redazione del provvedimento, non per modificare la decisione, aggiungere una statuizione omessa o rimediare a un errore di giudizio. La sentenza corretta resta impugnabile con il mezzo ordinario previsto.

  • Art. 10, comma 2, L. n. 212 del 2000

    Viceversa, soltanto nella parte motiva della ordinanza emessa all'esito del procedimento di correzione di errore materiale, la CTR richiama il secondo comma del citato art. 10, L. n. 212 del 2000, in relazione al comportamento lungamente inerte tenuto dall'Ufficio, e cioè la disposizione che "nel tutelare l'affidamento del contribuente che si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria, escludendo l'irrogazione di sanzioni e interessi moratori, codifica un principio di carattere generale, di diretta derivazione dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., immanente nel diritto e nell'ordinamento tributario (anche prima dell'entrata in vigore della L. n. 212)" (così, Cass. n. 5934/2015).

    La disposizione tutela l'affidamento del contribuente che abbia seguito indicazioni dell'Amministrazione o abbia agito in conseguenza di condotte a essa imputabili, escludendo in tali ipotesi sanzioni e interessi moratori. Nel caso concreto, tuttavia, il suo richiamo nell'ordinanza di correzione non poteva fondare una nuova decisione sugli interessi.

  • Art. 10, comma 3, L. n. 212 del 2000

    Con ciò è fatto palese il rinvio all'ipotesi di errore scusabile menzionato nel terzo comma della sopra citata disposizione, errore dipendente da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, previsto dalla L. n. 212 del 2000, quale presidio del principio di collaborazione e di buona fede nei rapporti tra contribuente amministrazione finanziaria che assume rilievo ai soli fini della non irrogazione delle sanzioni e che presuppone, secondo il costante insegnamento di questa Corte, una incertezza normativa oggettiva, vale a dire una condizione di dubbio, non evitabile, sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria.

    L'incertezza normativa oggettiva, non evitabile, può giustificare la non irrogazione delle sanzioni; non costituisce invece, in base a questo comma, una ragione per escludere gli interessi moratori. La CTR aveva applicato questa regola alla domanda sulle sanzioni.

Massime di principio

  • Il procedimento di correzione materiale non può essere usato per aggiungere una statuizione mancante o cambiare l'esito sostanziale della controversia: ciò costituisce un errore di giudizio da far valere con l'impugnazione prevista contro la sentenza.
  • La decisione originaria e l'ordinanza di correzione vanno lette insieme per verificare se la correzione sia rimasta redazionale oppure abbia innovato il contenuto decisorio; nel secondo caso la sentenza corretta è impugnabile.
  • L'obiettiva incertezza normativa prevista dall'art. 10, comma 3, dello Statuto del contribuente può escludere le sanzioni, ma non basta di per sé a escludere gli interessi moratori. L'eventuale tutela degli interessi va valutata sulla distinta base normativa e fattuale pertinente.
  • Le spese possono essere compensate integralmente quando il giudice ravvisi giusti motivi legati alla peculiarità della fattispecie.

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