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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41124/2023 del 10/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Un unico motivo articolato: violazione delle garanzie difensive in relazione agli accertamenti genetici. La difesa contestava che l'estrazione del profilo genetico (fase presumibilmente non ripetibile) sia avvenuta senza le forme garantite dall'art. 360 c.p.p., senza avviso e senza le garanzie previste; inoltre si lamentava l'acquisizione al fascicolo, dopo la deposizione del maresciallo Sticchi (non indicato come consulente nella lista), di un elaborato tecnico del RIS di Parma, con conseguente pregiudizio del contraddittorio e dei diritti di difesa; richiesta processuale di rinnovazione degli accertamenti scientifici non accolta.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che: (a) la censura relativa alla violazione delle garanzie per accertamenti non ripetibili non era stata dedotta in appello ed è quindi inammissibile ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p.; (b) anche sul punto di merito, gli accertamenti erano stati eseguiti quando le indagini erano contro ignoti e Cianci non era formalmente indagato, quindi non sorgeva l'obbligo di avviso ex art. 360 c.p.p.; (c) le attività di tipizzazione e le relative relazioni possono essere acquisite e valutate dal giudice (art. 431 lett. b) e c.), e le successive operazioni di decodifica e comparazione sono ripetibili e garantite nel dibattimento tramite escussione dell'esperto; (d) la presenza del maresciallo Sticchi risultava comunque indicata nella lista testi e non v'è stata lesione del contraddittorio; (e) richiesta di nuova comparazione rigettata per mancata allegazione di specifiche ragioni che mettessero in dubbio i protocolli o i risultati; infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. pen.

    Norma sulle garanzie procedurali per accertamenti irripetibili; la Corte ha ritenuto che non si applicasse l'obbligo di avviso quando le analisi sono eseguite in fase di indagini contro ignoti e la persona viene individuata solo dopo gli accertamenti

  • art. 359 cod. proc. pen.

    Disciplina sugli accertamenti tecnici: la Corte ricorda che le attività di esame e comparazione (ripetibili) si garantiscono nel dibattimento mediante escussione dell'esperto ex art. 501 c.p.p.

  • art. 370 cod. proc. pen.

    Possibilità per il pubblico ministero di delegare gli accertamenti tecnici a reparti specializzati della polizia giudiziaria; la Corte ha confermato la legittimità di tale delega

  • art. 431 lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Consente l'utilizzo, per la decisione, della documentazione degli accertamenti irripetibili; la Corte ha ritenuto la documentazione di estrazione del profilo utilizzabile indipendentemente dall'esame dibattimentale dell'operatore che l'ha redatta

  • art. 501 cod. proc. pen.

    Garanzia del contraddittorio con l'esperto in dibattimento per le valutazioni tecniche ripetibili; mercato della prova tecnico-scientifica nel dibattimento

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Regola di ammissibilità dei motivi in cassazione: la Corte ha richiamato questa norma per dichiarare inammissibile la censura non proposta in appello

  • art. 609, comma 2 cod. proc. pen.

    Altro richiamo alla disciplina di rimessione di questioni non contestate in grado d'appello come causa di inammissibilità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente; applicata alla luce della colpa nella impugnazione

Massime di principio

  • Se gli accertamenti genetici sono stati eseguiti in una fase in cui le indagini erano contro ignoti e la persona è stata individuata solo dopo, non opera automaticamente l'obbligo di avviso previsto per accertamenti non ripetibili (art. 360 c.p.p.)
  • Le doglianze relative a violazioni procedurali che non sono state dedotte in appello possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione: è essenziale sollevare in grado successivo le stesse questioni per conservarne l'ammissibilità
  • La documentazione dell'estrazione del profilo genetico (atto irripetibile) è utilizzabile per la decisione anche senza l'esame in dibattimento dell'operatore che l'ha redatta, mentre le fasi di decodifica e comparazione, essendo ripetibili, devono essere affrontate nel contraddittorio dibattimentale
  • Il pubblico ministero può delegare accertamenti tecnici a reparti specializzati della polizia giudiziaria; la mera mancata indicazione di un militare come consulente non determina automaticamente violazione del diritto di difesa se il soggetto era comunque indicato tra i testi e il contraddittorio era possibile
  • Richieste di rinnovazione o nuova comparazione dei profili genetici devono essere fondate su specifiche ragioni tecniche o sulla dimostrazione di irregolarità nei protocolli; mere richieste generiche sono spesso rigettate

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