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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17711/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che richiede la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)

La controversia

Un imputato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere aveva chiesto la sostituzione della misura, deducendo l'incompatibilità del regime carcerario con le proprie condizioni di salute. La Corte d'appello aveva respinto l'istanza; il Tribunale aveva poi rigettato l'appello avverso tale decisione. Contro l'ordinanza del Tribunale l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge per mancata considerazione delle condizioni di salute. La Corte di cassazione non esamina il merito della doglianza perché rileva un vizio processuale originario del ricorso: dopo la novella dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione; il ricorso personale è quindi inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    il ricorso per cassazione, dopo la modifica normativa richiamata, deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, con esclusione del ricorso personale.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    la novella è richiamata come disciplina applicabile ai ricorsi proposti dopo la sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, per i ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della riforma richiamata, l'atto deve essere sottoscritto da un difensore abilitato all'iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di valida sottoscrizione, la Corte non entra nel merito delle censure, anche se attinenti a questioni cautelari o di compatibilità della misura con le condizioni di salute dell'interessato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelare
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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