Cassazione Civile, Ordinanza n. 31650/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra una lavoratrice e un'azienda sanitaria provinciale. La lavoratrice ha chiesto che fosse dichiarata l'illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti e delle proroghe. Il Tribunale aveva ritenuto illegittimi i contratti a termine, ma aveva poi rigettato la domanda per altri profili; la Corte d'appello, invece, ha confermato il rigetto ma con diversa motivazione, ritenendo legittima l'apposizione del termine perché le ragioni giustificative erano state specificate in contratto e comprovate in concreto. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto sei motivi: 1) violazione dell'art. 436 c.p.c. per avere la Corte d'appello riesaminato una questione già decisa dal primo giudice senza appello incidentale dell'azienda; 2) violazione degli artt. 346, 101 e 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale fondato la decisione su questioni coperte da giudicato interno e senza rispettare il contraddittorio; 3) violazione degli artt. 437 e 421 c.p.c. per avere acquisito e valorizzato documenti prodotti solo in appello e non già in primo grado; 4) nullità della sentenza per omessa motivazione sull'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio; 5) violazione dell'art. 1 del d.lgs. 368/2001 per genericità della causale addotta ('copertura di posti di sanitario specializzato addetto ai servizi socio assistenziali vacanti in pianta organica'); 6) violazione dell'art. 4 del d.lgs. 368/2001 per avere considerato autonomi contratti che sarebbero stati, invece, mere proroghe senza soluzione di continuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello non potesse riesaminare la questione della legittimità dei termini e delle proroghe se la convenuta, pur risultata vittoriosa in primo grado sul risultato finale, era rimasta soccombente su quella specifica questione e non aveva proposto appello incidentale condizionato. La mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. era insufficiente, perché sulla questione si era formato giudicato interno; di conseguenza la Corte territoriale non poteva rimetterla in discussione neppure officiosamente. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La parte totalmente vittoriosa in primo grado ma soccombente su una specifica questione non può consentire il riesame di quel punto senza appello incidentale, non bastando la mera riproposizione delle difese.
La mera riproposizione delle questioni è sufficiente solo se il giudice di primo grado non vi abbia pronunciato; se vi è stata pronuncia esplicita o implicita di rigetto, occorre appello incidentale.
Richiamato in relazione al rispetto del contraddittorio nella trattazione di questioni non devolute correttamente al giudice di appello.
Richiamato per censurare la decisione fondata su fatti o questioni non ritualmente devolute.
Invocato per contestare l'acquisizione e l'utilizzo di documenti in appello; nel provvedimento tali censure restano assorbite.
Invocato in relazione ai poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro; la censura è stata assorbita.
Richiamato in relazione alla decisione basata su prove asseritamente acquisite d'ufficio senza corretta motivazione.
Invocato per contestare la sufficienza e specificità della causale apposta al termine del contratto; la questione non è stata esaminata per assorbimento.
Invocato per sostenere che le stipulazioni senza soluzione di continuità dovevano essere qualificate come proroghe e non come contratti autonomi; la questione è rimasta assorbita.
È il mezzo necessario per devolvere al giudice di appello una questione su cui vi sia soccombenza teorica, mediante appello incidentale.
Una questione coperta da giudicato interno non può essere riesaminata nemmeno d'ufficio in appello.
Massime di principio
- La parte totalmente vittoriosa nel risultato finale, ma rimasta soccombente su una questione preliminare o su un capo autonomo della decisione, deve proporre appello incidentale condizionato per devolvere quel punto al giudice di secondo grado; la mera riproposizione della difesa non basta.
- La riproposizione ex art. 346 c.p.c. è sufficiente solo quando la questione non sia stata decisa espressamente o implicitamente dal primo giudice, oppure quando essa sia stata legittimamente assorbita; se invece vi è stata una pronuncia di rigetto, si forma giudicato interno in assenza di impugnazione.
- Il giudicato interno preclude il riesame della questione in appello e impedisce anche il rilievo officioso da parte del giudice di secondo grado.
- Nel giudizio di cassazione per error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali per verificare la corretta devoluzione delle questioni e l'eventuale formazione del giudicato interno.
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