Cassazione Penale, Ordinanza n. 01853/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato. Conseguentemente lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, in caso di inammissibilità, tale condanna può essere evitata solo se il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, circostanza qui esclusa.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 9 aprile 2025. Dal testo emerge solo che il gravame deduceva un motivo versato in fatto e sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni ritenute immuni da vizi logici o giuridici. La Corte di cassazione non entra nel merito della vicenda sostanziale né specifica il reato contestato; si limita a rilevare l'inammissibilità del motivo perché non idoneo a introdurre una revisione in sede di legittimità.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti la proposizione del ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente abbia concorso con colpa alla causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si risolva in una censura di merito, ossia in una diversa lettura dei fatti o delle risultanze probatorie.
- È inammissibile il ricorso meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata, quando la decisione di merito abbia fornito una motivazione логicamente e giuridicamente adeguata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma prevista a favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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