Cassazione Penale, Sentenza n. 8322/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Iannello impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha riconosciuto responsabile del reato di ricettazione (art. 648 c.p.) di un motoveicolo provento di furto e ne ha concesso la sospensione condizionale della pena. Contestava la qualificazione del fatto come ricettazione piuttosto che come incauto acquisto (art. 712 c.p.), sostenendo la mancanza di consapevolezza della provenienza delittuosa del bene; inoltre, lamentava carenza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Rileva che il possesso del motociclo rubato era pacifico e che il dolo richiesto per la ricettazione può essere provato anche tramite elementi indiziari: prezzo anomalo, assenza di adempimenti formali per la compravendita nonostante le competenze dell'imputato nel settore, modalità non trasparenti del bonifico e causale fittizia, nonché la spiegazione difensiva che rafforzava l'elemento soggettivo (evitare tracciabilità per una procedura fallimentare). Tali circostanze, valutate dai giudici di merito senza illogicità, escludono l'ipotesi dell'incauto acquisto. Anche il motivo relativo alle attenuanti generiche è ritenuto generico e infondato: l'assenza di elementi negativi non implica automaticamente la loro concessione. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
La ricettazione richiede l'elemento soggettivo del dolo, che può essere provato anche in forma eventuale quando l'agente accetta consapevolmente il rischio della provenienza illecita della cosa; tale dolo può essere desunto da circostanze anomale della compravendita e dal comportamento dell'acquirente.
L'incauto acquisto è configurato quando manca la consapevolezza della provenienza illecita e sussiste solo una mancanza di diligenza; nel caso concreto i giudici hanno ritenuto che le circostanze superino la soglia della semplice negligenza, escludendo l'applicabilità di questa fattispecie contravvenzionale.
Massime di principio
- Il possesso di un bene provento di furto, accompagnato da circostanze anomale (prezzo anormalmente basso, mancata esecuzione di adempimenti formali noti all'acquirente, pagamenti non trasparenti, causali fittizie), può permettere di inferire il dolo necessario per la ricettazione anche in assenza di una confessione esplicita.
- La distinzione tra ricettazione (art. 648 c.p.) e incauto acquisto (art. 712 c.p.) si basa sul grado di conoscenza/accettazione del rischio della provenienza illecita: la semplice imprudenza o negligenza orienta verso l'incauto acquisto, mentre l'accettazione consapevole del rischio configura la ricettazione.
- La prova del dolo può fondarsi su elementi indiziari e sull'insieme delle modalità acquisitive; la mancanza di elementi probanti in senso contrario (es. consultazione banche dati) non è necessariamente decisiva per escludere il dolo se persistono elementi indiziari contrari.
- Le circostanze attenuanti generiche non sono automatiche in assenza di elementi negativi della personalità: la loro concessione richiede elementi positivi che giustifichino la valutazione favorevole del giudice.
- In sede di cassazione un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi sono manifestamente infondati o generici; le valutazioni logiche e coerenti dei fatti da parte dei giudici di merito sono difficili da rimettere in discussione se ben motivate.
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