Ordinanza n. 1945/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione Prima, di reiezione del ricorso di primo grado, della quale è stata chiesta la sospensione dell’efficacia in appello
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino straniero ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado, chiedendo in via incidentale la sospensione della sua efficacia. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di merito dell’appello né l’atto amministrativo originariamente contestato. La domanda cautelare è stata valutata in sede sommaria con riferimento al rischio di espulsione dal territorio nazionale e all’assenza di profili di pericolosità sociale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e, per l’effetto, ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. La decisione è stata fondata sul bilanciamento degli interessi, ritenendo prevalente l’interesse dell’appellante a non essere espulso dal territorio nazionale nelle more della definizione del giudizio di merito, anche in considerazione dell’assenza di profili di pericolosità sociale. La discussione del merito dell’appello è stata fissata all’udienza pubblica del 29 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare proposta in appello è stata esaminata ai fini della sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere concessa quando, all’esame sommario proprio della fase, l’interesse dell’appellante a evitare l’espulsione dal territorio nazionale prevalga sugli interessi contrapposti nelle more della decisione di merito.
- Nel bilanciamento cautelare relativo all’espulsione di uno straniero, l’assenza di profili di pericolosità sociale costituisce un elemento rilevante a favore della sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado.
- L’accoglimento della domanda cautelare non definisce il merito dell’appello, che deve essere trattato in una successiva udienza pubblica.
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