Cassazione Penale, Ordinanza n. 34579/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua condanna pronunciata dal Tribunale di Roma per un tentativo di furto ai danni di un negozio di abbigliamento sito in Roma, contestando due profili: da un lato, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; dall'altro, la mancata concessione delle attenuanti generiche. Sosteneva che il fatto dovesse essere ritenuto tenue e che, comunque, la sua personalità e le modalità del fatto non giustificassero il diniego del beneficio attenuante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione di merito nel negare la particolare tenuità del fatto, poiché la ricorrente risultava aver commesso più reati della stessa indole, con una serialità ostativa alla causa di non punibilità. Ha inoltre ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito sulla personalità dell'imputata e sulla sufficienza, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, dei precedenti penali richiamati. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base della contestazione per il tentativo di furto.
Richiamato come norma incriminatrice del furto oggetto di tentativo.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il comportamento è abituale, e l'abitualità ricorre se l'autore ha commesso più reati della stessa indole.
Per il diniego delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli indicati dalla norma, se ritenuto prevalente.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto è preclusa dalla abitualità del comportamento, che può desumersi dalla commissione di più reati della stessa indole e da una condotta seriale successiva a precedenti analoghi episodi.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. la valutazione della serialità ostativa può fondarsi sui precedenti penali specifici dell'imputato, anche se temporalmente non recenti, quando mostrino un'abitudine a delinquere della stessa specie.
- In tema di attenuanti generiche, il giudice di merito può fondare il diniego anche su un solo elemento, tra quelli di cui all'art. 133 c.p., ritenuto decisivo, senza dover confutare singolarmente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
- La valutazione sulla personalità dell'imputato e sul bilanciamento degli elementi ai fini delle attenuanti generiche è espressione di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
- Quando il ricorso si limita a contestare apprezzamenti discrezionali del giudice di merito correttamente motivati, la conseguenza può essere la declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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