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Sentenza

Sentenza del 06/05/2015 n. 9032 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento IRAP relativo al 1998. L'Amministrazione ha sostenuto che la definizione agevolata del processo verbale di constatazione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 289 del 2002 non poteva comprendere l'IRAP, poiché nel verbale non erano presenti rilievi né dati relativi a tale imposta. La contribuente riteneva invece valida la definizione anche per l'IRAP.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo errata l'interpretazione della Commissione regionale. Ha stabilito che la definizione agevolata del processo verbale di constatazione è possibile, per una specifica imposta, solo se nel verbale sono stati formulati rilievi e sono presenti dati utili a determinare la maggiore imposta dovuta. Poiché nel caso concreto il verbale non conteneva alcun rilievo relativo all'IRAP, la definizione non si era perfezionata per tale tributo. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 1

    "Possono essere definiti ... i processi verbali di constatazione relativamente ai quali ... non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio"

    La definizione agevolata può riguardare i processi verbali di constatazione ancora non seguiti da avviso di accertamento o invito al contraddittorio.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 4, lett. a

    "Per l'imposta regionale sulle attività produttive ... riducendo del 50% la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale stesso"

    Per perfezionare la definizione occorre calcolare e pagare, entro il termine previsto, il 50% della maggiore IRAP risultante dai rilievi contenuti nel verbale.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 6

    "La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti indicati al comma 1"

    La definizione è inefficace se la dichiarazione o il pagamento si basano su dati estranei o non corrispondenti a quelli presenti nel processo verbale. L'assenza totale di rilievi su una determinata imposta impedisce di estendere a essa la definizione.

Massime di principio

  • Una definizione agevolata riferita a un processo verbale di constatazione opera solo per i tributi e per i rilievi effettivamente contenuti nel verbale.
  • Non è sufficiente che il contribuente indichi autonomamente un'imposta nella domanda di definizione o effettui un pagamento: devono esistere nel verbale dati e rilievi idonei a determinare la maggiore imposta.
  • L'importo da versare deve essere calcolato sulla maggiore imposta risultante dai rilievi del verbale, secondo i criteri e i termini previsti dalla legge.
  • In caso di contestazione, occorre verificare puntualmente il contenuto del verbale per ciascun tributo, senza presumere che i rilievi relativi a un'imposta si estendano automaticamente ad altre imposte.
  • Le circolari amministrative possono orientare l'interpretazione, ma non prevalgono sul testo della legge e non possono ampliare l'ambito della definizione agevolata.

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