Ordinanza n. 1339/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione III, che aveva respinto il ricorso contro la disciplina del payback per i dispositivi medici
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha appellato la sentenza del TAR Lazio chiedendo, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia. Dalla motivazione emergono censure relative alla legittimità costituzionale della disciplina del payback per i dispositivi medici, alla rilevanza di normativa dell’Unione europea ritenuta applicabile dall’appellante e alla giurisdizione concernente singoli atti regionali. L’appellante ha inoltre prospettato ulteriori questioni di costituzionalità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato la domanda cautelare. In questa fase ha rilevato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 140 del 2024, ha già affermato la legittimità costituzionale della disciplina del payback per i dispositivi medici, ritenendo ammissibile un intervento legislativo fondato su un equilibrato bilanciamento tra autonomia contrattuale delle parti pubblica e privata, continuità dei servizi sanitari e salvaguardia degli interessi finanziari della finanza pubblica. Le ulteriori questioni di costituzionalità potranno essere esaminate nel merito, ma non è stato ravvisato un periculum tale da giustificare la disapplicazione della legge in sede cautelare. A un sommario esame, la normativa europea invocata non è apparsa pertinente e le ulteriori censure, compresa quella sulla giurisdizione relativa agli atti regionali, sono state rimesse all’approfondimento della fase di merito. Spese della fase cautelare compensate. È stata fissata l’udienza di merito al 24 settembre 2026 e autorizzata la notificazione per pubblici proclami secondo le modalità già seguite in primo grado.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare in appello e della decisione sulla sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
disciplina legislativa del payback per i dispositivi medici
La disciplina è stata ritenuta, allo stato cautelare, non disapplicabile; la sua legittimità costituzionale è stata già affermata dalla Corte costituzionale secondo un criterio di bilanciamento tra autonomia contrattuale, continuità dei servizi sanitari e finanza pubblica.
sentenza Corte costituzionale n. 140 del 2024
Richiamata come precedente che ha riconosciuto la conformità a Costituzione della disciplina del payback per i dispositivi medici, ove realizzata mediante un accorto e non implausibile bilanciamento degli interessi coinvolti.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la già intervenuta affermazione della legittimità costituzionale della disciplina impugnata costituisce elemento contrario alla sospensione dell’efficacia della sentenza, ferma la possibilità di esaminare ulteriori questioni di costituzionalità nel giudizio di merito.
- La disapplicazione cautelare della legge non può essere disposta in assenza di un periculum in mora particolarmente intenso, anche quando siano prospettate ulteriori questioni di legittimità costituzionale.
- Nella fase cautelare, il giudice può ritenere non pertinente la normativa dell’Unione europea invocata dall’appellante sulla base di un sommario esame, rinviando l’approfondimento alla fase di merito.
- Le censure ulteriori, incluse quelle relative alla giurisdizione su specifici atti regionali, possono essere riservate al merito quando non risultino decisive per la valutazione cautelare.
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