Sentenza n. 3670/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza diretta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, la sede diplomatica ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato al 29 ottobre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ossia l’attivazione del procedimento per il rilascio del visto. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in considerazione del periodo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché del comportamento collaborativo dell’amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, mediante la quale il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia sull’istanza di attivazione del procedimento per il visto.
È stato applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione del sopravvenuto soddisfacimento della pretesa del ricorrente attraverso la fissazione dell’appuntamento.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare la domanda e attivare il procedimento amministrativo può integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio promosso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., l’amministrazione adotta una condotta sopravvenuta idonea a realizzare integralmente l’utilità richiesta dal ricorrente.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla breve durata dell’inerzia antecedente al ricorso e dal comportamento dell’amministrazione, che abbia provveduto in tempi ragionevoli tenendo conto dell’elevato numero di istanze analoghe.
- Anche in caso di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese, il giudice può porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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