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Ordinanza

Ordinanza n. 2916/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Lazio - Roma, Sez. IV ter, che aveva respinto il ricorso contro la revisione dei punteggi e gli effetti sulla graduatoria concorsuale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza breve del TAR Lazio chiedendone la riforma e, in via cautelare, la sospensione. La controversia riguardava la revisione complessiva dell'assegnazione dei punteggi dei candidati, effettuata dall'Amministrazione in esecuzione di precedenti decisioni del TAR, con conseguente peggioramento della posizione degli appellanti. Essi contestavano, da un lato, la natura meramente endoprocedimentale del verbale della Commissione recante i punteggi finali, sostenendo che tale atto potesse avere autonoma efficacia lesiva e che le modifiche dei punteggi costituissero esercizio di autotutela, soggetto alle relative garanzie procedimentali. Dall'altro lato, sostenevano la correttezza della risposta fornita a un quesito concernente l'art. 157 c.p.p., richiamando anche le eccezioni previste dall'art. 161 c.p.p. Gli appellanti riferivano inoltre il sopravvenire di plurimi provvedimenti modificativi della graduatoria approvata il 18 febbraio 2026.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare per carenza del fumus boni juris. Ha ritenuto che il verbale della Commissione contenente i punteggi finali, pur potendo essere lesivo per i candidati penalizzati e potendo essere immediatamente impugnato, conservi natura endoprocedimentale, essendo la graduatoria d'esame approvata il provvedimento conclusivo del procedimento. Di conseguenza, le modifiche e correzioni dei punteggi intervenute prima dell'adozione della graduatoria finale non costituiscono esercizio di autotutela e non sono soggette alle relative regole procedimentali. Il Collegio ha inoltre rilevato la necessità di verificare se i successivi provvedimenti di modifica della graduatoria approvata il 18 febbraio 2026 dovessero essere impugnati e se fossero stati effettivamente impugnati. Quanto al quesito di diritto processuale penale, ha ritenuto non condivisibile la tesi degli appellanti: il richiamo all'art. 157 c.p.p. evidenziava che la domanda riguardava il regime ordinario delle notifiche successive alla prima all'imputato non detenuto, sicché una risposta fondata esclusivamente sulle eccezioni, senza indicare la regola ordinaria, non poteva considerarsi corretta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la domanda cautelare in appello.

  • art. 157 c.p.p.

    Il quesito concorsuale è stato interpretato come riferito al regime ordinario delle notifiche successive alla prima all'imputato non detenuto.

  • art. 161 c.p.p.

    Le eccezioni previste da tale disposizione non potevano fondare da sole una risposta che ignorasse la regola ordinaria oggetto del quesito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dei ricorrenti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale, il verbale della Commissione recante i punteggi finali dei candidati può essere immediatamente impugnabile dal candidato che si ritenga leso, ma conserva natura endoprocedimentale fino all'approvazione della graduatoria, che costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento.
  • Le modifiche o correzioni dei punteggi intervenute prima dell'adozione della graduatoria finale, anche se peggiorative per la posizione di alcuni candidati, non costituiscono di per sé esercizio del potere di autotutela e non sono soggette alle regole procedimentali proprie dell'annullamento d'ufficio o della revoca.
  • Quando un quesito concorsuale richiama una disposizione che disciplina la regola ordinaria di un istituto, la risposta è inesatta se si limita a richiamare eccezioni previste da altre disposizioni senza indicare la regola generale oggetto della domanda.
  • La tutela cautelare in appello deve essere respinta quando le censure non evidenziano una ragionevole probabilità di fondatezza, anche se il provvedimento impugnato può produrre effetti pregiudizievoli nella posizione concorsuale dell'interessato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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