Cassazione Penale, Sentenza n. 22650/2026 del 18/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Federica Bernardi era stata ritenuta responsabile, in sede di merito, per i capi: A (associazione per delinquere), G (reato fiscale ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 per l'anno 2014) e L (bancarotta fraudolenta della SGME s.r.l.). La Cassazione, V Sezione, ha rigettato il ricorso di Bernardi. Successivamente la difesa ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per presunta omessa declaratoria di prescrizione relativa al capo G per gli anni d'imposta 2012 e 2013, sostenendo che il rigetto da parte della Corte avrebbe determinato la decorrenza del termine prescrizionale fino all'emissione del dispositivo e quindi l'estinzione per prescrizione di quelle posizioni. Il ricorso straordinario contestava dunque la mancata estinzione per prescrizione di talune condotte fiscali.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. sia ammesso solo per errori materiali immediatamente evidenti (ictu oculi) e non per questioni che richiedono valutazione giuridica o applicazione di principi di diritto. Inoltre la Corte ha applicato il principio secondo cui la decisione di legittimità va "scomposta" per singoli capi, con la conseguente qualificazione della formulazione della motivazione della V Sezione come espressione di inammissibilità dei motivi relativi ai reati fiscali; ne consegue che la decorrenza della prescrizione non può essere estesa oltre il dispositivo della sentenza di secondo grado. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il rimedio del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto è ammesso solo per omissioni o errori immediatamente rilevabili "ictu oculi" e non per questioni che richiedono una decisione con contenuto valutativo.
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Riferimento alla fattispecie di reato fiscale contestata (dichiarazione infedele, con specificazione temporale per le annualità considerate); la Corte ha valutato la questione della prescrizione riferita a singole annualità.
Fondamento normativo per la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria per l'inammissibilità del ricorso, salvo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, n. 26807 del 16/03/2023)
Sez. 3, n. 26807 del 16/03/2023, Rv. 284783
Principio di diritto secondo cui, in presenza di condanna cumulativa per più reati con vincolo di continuazione, l'autonomia delle singole fattispecie e dei rapporti processuali impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati estenda i suoi effetti agli altri reati per i quali i motivi siano inammissibili; ciò preclude la possibilità di rilevare la prescrizione e ricalcolare la pena eliminando l'aumento per la continuazione.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011 e Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005)
Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005
Richiamati principi secondo cui il sindacato sull'omessa declaratoria di prescrizione in sede di ricorso straordinario è ammesso solo per errori evidenti e che la decisione di legittimità deve essere scomposta per singoli capi quando la valutazione delle censure è differenziata per capo.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile soltanto per errori materiali o di fatto immediatamente percepibili (ictu oculi): non può essere usato per sollevare questioni giuridiche o valutative complesse.
- In processi con più capi di imputazione collegati da continuazione, la decisione di legittimità deve essere "scomposta" per ogni capo; l'ammissibilità o il rigetto dei motivi su un capo non estende automaticamente gli effetti agli altri capi per i quali i motivi sono inammissibili.
- Se la Cassazione dichiara un motivo inammissibile (o "non deducibile"), tale inammissibilità impedisce di considerare aperto il rapporto processuale per quel capo e quindi non prolunga i termini utili per la prescrizione oltre quanto già stabilito nel grado precedente.
- Prima di proporre un ricorso straordinario per omissione della declaratoria di prescrizione, la difesa deve valutare se l'errore sia effettivamente materiale e immediatamente riconoscibile; se la questione richiede confronto con principi giurisprudenziali o ricostruzioni valutative, il ricorso è verosimilmente inammissibile.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende.
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