Cassazione Penale, Ordinanza n. 25398/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il soggetto condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello, giudice dell'esecuzione, che aveva solo parzialmente respinto l'istanza di riconoscimento della fungibilità, come presofferto, della misura cautelare dell'obbligo di dimora subita in relazione a un precedente procedimento. Il ricorrente sosteneva che tale misura, per le concrete prescrizioni imposte, dovesse essere equiparata agli arresti domiciliari e quindi scomputata dalla pena detentiva da eseguire. In particolare, contestava la valutazione della Corte territoriale secondo cui il divieto di allontanarsi dall'abitazione nella fascia oraria 19:00-7:00 non fosse arbitrario né tale da trasformare la misura in una restrizione assimilabile ai domiciliari, e lamentava che il diniego delle autorizzazioni a uscire non fosse stato correttamente considerato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione, la quale si era conformata al principio di legittimità secondo cui l'obbligo di dimora non è, di regola, fungibile ex art. 657 c.p.p. con la pena detentiva, salvo che sia accompagnato da prescrizioni arbitrarie o tanto gravose da renderlo sostanzialmente assimilabile agli arresti domiciliari. Nel caso concreto, l'obbligo di permanenza notturna dalle 19:00 alle 7:00 è stato ritenuto non eccedente l'arco temporale normalmente trascorso nella propria dimora e dunque non equivalente ai domiciliari. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
La fungibilità del presofferto opera per le pene detentive e, quanto all'obbligo di dimora, la sua detraibilità è esclusa salvo che la misura, per prescrizioni arbitrarie o particolarmente afflittive, sia sostanzialmente assimilabile agli arresti domiciliari.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 657 c.p.p., la misura cautelare dell'obbligo di dimora non è normalmente fungibile con la pena detentiva da eseguire, perché non coincide con una privazione totale della libertà personale.
- La fungibilità dell'obbligo di dimora può essere riconosciuta solo quando le prescrizioni accessorie imposte siano arbitrarie o così pervasive da rendere la misura concretamente equiparabile agli arresti domiciliari.
- La valutazione circa l'equiparabilità dell'obbligo di dimora agli arresti domiciliari è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
- Le autorizzazioni a uscire durante le ore di permanenza non trasformano di per sé l'obbligo di dimora in arresti domiciliari, ma costituiscono una conseguenza fisiologica della misura.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nell'impugnazione, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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