Cassazione Civile, Ordinanza n. 25900/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (controricorrente)
La controversia
Nel decreto di estinzione del giudizio di cassazione era stata omessa, per mera svista materiale, la menzione di una delle due parti che avevano proposto controricorso. Le interessate hanno chiesto la correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., domandando inoltre chiarimenti sul regime delle spese: in particolare se la liquidazione già effettuata in favore della sola parte indicata nel decreto dovesse intendersi riferita anche all'altra controricorrente, in via solidale, oppure se dovesse essere liquidata separatamente anche a quest'ultima, con eventuale attribuzione all'antistatario. La Corte ha rilevato che l'omissione del nominativo era effettivamente frutto di una mera svista redazionale e che la richiesta di correzione era quindi fondata nei limiti della sola integrazione del nome omesso. Ha invece lasciato ferma ogni altra statuizione, precisando che la liquidazione delle spese in favore di un'unica parte era corretta perché il controricorso proveniva da un unico centro di interessi.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha ordinato che nel decreto di estinzione n. 2136/2024, al posto della sola indicazione di una controricorrente, si legga "CORBINO ANNUNZIATA e DI IORIO CARMELA, difese come in atti (controricorrenti)". Ha tuttavia escluso ogni altra modifica, confermando la statuizione sulle spese, ritenuta corretta in favore di un unico centro di interessi. Disposta la correzione, la Cancelleria è stata incaricata delle annotazioni di rito.
Norme richiamate
La norma è richiamata come base del procedimento di correzione dell'errore materiale nel provvedimento della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione è emendabile quando risulti una mera svista redazionale immediatamente riconoscibile dal testo e dagli atti.
- La correzione dell'errore materiale può essere disposta nei soli limiti necessari a ripristinare la corretta intestazione o indicazione delle parti, senza incidere sulle altre statuizioni del provvedimento.
- Quando dal controricorso emerga un unico centro di interessi processuali, la liquidazione delle spese in favore di un'unica parte può essere mantenuta ferma anche se il provvedimento contenga l'omissione di uno dei nominativi delle controricorrenti.
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