Cassazione Penale, Ordinanza n. 18006/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione illecita di sostanza stupefacente, deducendo un solo motivo: violazione di legge penale e manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. In particolare, ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe valorizzato presunzioni non sorrette da adeguato accertamento probatorio e non avrebbe dato il giusto peso a elementi favorevoli come la giovane età, l'incensuratezza e il comportamento collaborativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello nel escludere la lieve entità, valorizzando elementi negativamente assorbenti quali il consistente quantitativo di cocaina rinvenuto (160,05 grammi), le modalità di confezionamento in tre involucri e il rinvenimento in luogo pubblico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello per detenzione illecita di stupefacenti.
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
la lieve entità può riconoscersi solo quando il fatto presenti minima offensività, valutata complessivamente alla luce di dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; se uno solo degli indici è negativamente assorbente, la fattispecie attenuata va esclusa.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo quando l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva della condotta, ma può essere esclusa anche quando uno solo degli indici legali, se negativamente significativo, sia sufficiente a escludere la lieve entità.
- In materia di stupefacenti, un quantitativo consistente della sostanza, unitamente alle modalità di confezionamento e al contesto del rinvenimento, può costituire elemento ostativo decisivo al riconoscimento della ipotesi di lieve entità.
- Elementi personali favorevoli dell'imputato, come giovane età, incensuratezza o collaborazione, non sono di per sé idonei a prevalere su dati oggettivi di consistenza e modalità del fatto che neghino la minima offensività.
- Il giudizio di cassazione sul mancato riconoscimento della lieve entità è censurabile solo se la motivazione sia giuridicamente errata o manifestamente illogica; ove il giudice di merito abbia considerato correttamente gli indici normativi, il ricorso è destinato all'inammissibilità.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause esimenti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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