Cassazione Civile, Ordinanza n. 09144/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto sussistente l'errore materiale nell'ordinanza correttiva precedente, perché nel dispositivo era indicato il numero "2865/2018" anziché "26788/2023". Ha pertanto ordinato la correzione dell'ordinanza n. 20773/2024, disponendo la sostituzione dell'indicazione errata con quella corretta e mandando la cancelleria a provvedere all'annotazione sull'originale. Nulla è stato disposto sulle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Un soggetto ha depositato ricorso per la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione, nella parte in cui, pur avendo disposto la condanna alle spese della parte soccombente, non aveva provveduto alla distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario. Dopo che il ricorso era stato già accolto con una prima ordinanza di correzione, il difensore del ricorrente ha chiesto che il nuovo procedimento fosse cancellato dal ruolo, assumendo che la questione fosse già stata definita. Tuttavia è intervenuta una nota dell'URP centrale che ha segnalato un ulteriore errore materiale nella precedente ordinanza correttiva, consistito nell'erronea indicazione del provvedimento corretto con un numero diverso da quello effettivo. La Corte ha quindi trattato tale segnalazione come istanza ufficiosa di correzione, verificando la sussistenza di un mero errore materiale nel dispositivo dell'ordinanza correttiva.
Norme richiamate
Il procedimento di correzione degli errori materiali nei provvedimenti della Corte di cassazione può essere promosso anche d'ufficio; una segnalazione dell'ufficio può quindi essere valorizzata come istanza ufficiosa di correzione.
L'errore materiale è una mera svista che non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concreta in una divergenza tra l'ideazione del giudice e la sua rappresentazione grafica; se manifesta, è emendabile con la correzione.
Massime di principio
- L'errore materiale in un provvedimento giudiziario è correggibile quando si risolve in una mera svista grafica o percettiva e non incide sulla volontà decisoria del giudice.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali dei provvedimenti della Corte di cassazione, la segnalazione dell'ufficio può essere trattata come iniziativa officiosa di correzione.
- La correzione è ammissibile anche d'ufficio quando l'errore sia obiettivo, manifesto e desumibile dal testo del provvedimento, senza necessità di riaprire il merito della decisione.
- La richiesta di cancellazione dal ruolo non può essere accolta se, nonostante una precedente definizione del ricorso, emerga un ulteriore errore materiale nel provvedimento correttivo ancora da emendare.
Come è indicizzato
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