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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11759/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, aveva chiesto l'autorizzazione ad allontanarsi temporaneamente dall'abitazione per una visita medica presso l'ASP - Dipartimento territoriale di Melito Porto Salvo, finalizzata al rinnovo della patente di guida. La difesa ha dedotto che Costarella era agli arresti domiciliari da due anni senza violazioni, aveva ottenuto precedenti permessi, e che il diniego era illegittimo e carente nella motivazione ai sensi dell'art. 284 cod. proc. pen.; in particolare ha sostenuto che il requisito dell'urgenza indicato dall'ordinanza non è condizione necessaria per la concessione del permesso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto preliminarmente corretta la scelta del ricorso per cassazione (e non dell'appello ex art. 310) in quanto il provvedimento impugnato si è limitato a rigettare l'istanza per un permesso temporaneo e non ha determinato una maggiore afflittività persistente della misura cautelare. Sul merito la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte di appello logica e sufficiente: le critiche del ricorrente erano valutazioni di merito non idonee a configurare una violazione di legge o vizi così gravi della motivazione da determinarne l'annullamento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 284 cod. proc. pen.

    I provvedimenti che regolano le modalita' di attuazione degli arresti domiciliari (facolta' di allontanarsi) possono aumentare o attenuare il grado di afflittivita' della misura e, se idonei a determinare apprezzabili e durature modificazioni dello status libertatis, devono essere ricomprese nella categoria dei provvedimenti sulla liberta' personale

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Predetto come rimedio impugnatorio idoneo (appello) quando il provvedimento relativo ai permessi incide in misura apprezzabile e durevole sul regime cautelare; consente sindacato di secondo grado anche nel merito

  • art. 111 Cost.

    Rilevato in dottrina e giurisprudenza quale possibile limite all'esercizio del ricorso per Cassazione su provvedimenti non incidenti sulla libertà personale; qui la Corte ricorda che se manca la maggiore afflittività il ricorso per cassazione è comunque proponibile

  • Sez. U, n. 24 del 03/12/1996 (sentenza "Lombardi")

    Richiamata per il criterio che distingue i provvedimenti impugnabili con appello ex art. 310 (se producono modificazioni durature dello status libertatis) da quelli che possono essere soggetti a ricorso per cassazione quando hanno carattere temporaneo e meramente contingente

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato per segnalare che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto senza la presenza delle parti, modalità consentita dall'articolo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilita' del ricorso, valutati i profili di colpa

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata quale giurisprudenza di riferimento in tema di valutazione della colpa ai fini dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie per ricorsi inammissibili

Massime di principio

  • Per stabilire il rimedio impugnatorio (ricorso per cassazione vs appello ex art. 310) occorre valutare se il provvedimento di diniego/concessione dei permessi incida in modo apprezzabile e durevole sul regime cautelare: se sì, l'appello ex art. 310 è il rimedio corretto; se il provvedimento è temporaneo/contingente, può essere esperito il ricorso per cassazione
  • La semplice richiesta di allontanamento temporaneo per adempimenti amministrativi (es. rinnovo patente) non determina automaticamente una maggiore afflittività della misura e il diniego può essere legittimo in assenza di elementi che dimostrino un'esigenza urgente o insostituibile
  • La Corte accetta motivazioni anche sintetiche purché coerenti e comprensibili: l'assenza di sviluppo argomentativo dettagliato non comporta necessariamente la nullità della decisione se le ragioni del rigetto sono comunque intellegibili
  • Chi chiede permessi durante gli arresti domiciliari dovrebbe documentare l'urgenza o l'impossibilità di utilizzare mezzi substitutivi (procura, delega, modalità telematiche) e indicare fatti e circostanze idonee a dimostrare la necessità del permesso per aumentare le possibilità di accoglimento
  • Presentare un ricorso per cassazione quando sarebbe più appropriato un appello può comportare l'inammissibilità e sanzioni economiche; è opportuno valutare preliminarmente la natura temporanea o duratura dell'effetto del provvedimento sullo "status libertatis" prima di scegliere il rimedio

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