Cassazione Penale, Sentenza n. 32400/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha rilevato la non manifesta infondatezza dei motivi ma, soprattutto, ha accertato che il reato si è estinto per prescrizione. Il fatto criminoso, commesso il 20 agosto 2013, è risultato prescritto il 20 febbraio 2021 (decorso il termine massimo applicabile di sette anni e sei mesi, senza sospensioni). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Balena ha impugnato la sentenza che lo condannava per il reato di falsità in bollette doganali (art. 483 c.p.), deducendo un errore percettivo nell'abbinamento delle fatture e sostenendo che il Tribunale non aveva adeguatamente confutato le sue obiezioni difensive.
Norme richiamate
Norma che punisce la falsità relativa a documenti doganali; nel caso era la fattispecie contestata all'imputato, la cui colpevolezza è stata ritenuta in sede di merito ma resa inefficace dalla prescrizione.
Richiamato per il calcolo del termine di prescrizione, ha permesso di determinare il periodo massimo applicabile alla fattispecie (in combinazione con la durata della pena irrogabile).
Richiamato in relazione agli effetti delle sospensioni e alla decorrenza del termine prescrizionale; la Corte ha ritenuto che non vi siano state sospensioni che interrompessero la prescrizione.
Massime di principio
- Quando il termine di prescrizione è scaduto prima della pronuncia di Cassazione, la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
- Il calcolo della prescrizione va effettuato a partire dalla data del fatto e tenendo conto del termine massimo applicabile in base alla pena ed agli artt. 157 e 161 c.p.; occorre verificare l'eventuale presenza di sospensioni o interruzioni che ne sospendano o interrompano la decorrenza.
- Questioni di merito (es. contestazioni probatorie o errori dell'istruttoria) possono essere esaminate dalla Corte di legittimità, ma l'intervenuta prescrizione rende comunque inefficace la conferma della condanna.
- La difesa deve vigilare e proporre tempestivamente eccezioni sulla prescrizione e fornire il calcolo dettagliato dei termini per evitare che una sentenza venga confermata prima che la prescrizione sia maturata.
- L'assenza di una specifica confutazione delle censure difensive nella motivazione di merito non implica automaticamente l'accoglimento del ricorso in Cassazione; la Corte può comunque ritenere le censure infondate se l'impianto argomentativo di merito è sostanzialmente congruo.
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