Cassazione Penale, Ordinanza n. 16842/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. In concreto, lamentava che il giudice di merito non avesse valorizzato l'asserita ammissione del fatto e il consenso all'acquisizione degli atti d'indagine ai sensi dell'art. 493, comma 3, c.p.p., sostenendo che tali elementi avrebbero dovuto condurre alla concessione delle attenuanti. La Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale aveva escluso la presenza di elementi positivi idonei a giustificare le attenuanti generiche, aveva dato rilievo alla mancanza di effettivi segni di resipiscenza e aveva ulteriormente valorizzato il contesto e le modalità del fatto come ostativi a una riduzione di pena.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità la valutazione di merito della Corte di appello sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, perché non manifestamente illogica e conforme al principio secondo cui le attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p. richiedono elementi positivi e non discendono automaticamente dall'assenza di elementi negativi. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico; richiedono elementi positivi di segno favorevole e possono essere negate in assenza di tali elementi.
Il consenso all'acquisizione degli atti d'indagine è espressione di una strategia difensiva nella formazione della prova dibattimentale e non integra, di per sé, un elemento valorizzabile ai fini della concessione delle attenuanti generiche.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Viene richiamata per il principio per cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Le circostanze attenuanti generiche non spettano in via automatica per il solo fatto che manchino elementi negativi sulla personalità dell'imputato: il giudice deve individuare elementi positivi idonei a giustificarne la concessione.
- La mancata valorizzazione di una pretesa ammissione del fatto non è censurabile in cassazione quando il giudice di merito ne escluda in modo non illogico l'effettività, ad esempio rilevando l'assenza di concreti segnali di resipiscenza.
- Il consenso della difesa all'acquisizione di atti d'indagine, essendo scelta strategica nella gestione della prova, non integra di per sé una circostanza favorevole rilevante ai fini del trattamento sanzionatorio.
- La valutazione sulle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della violazione di legge, non potendo il giudice di legittimità sostituire la propria apprezzazione a quella di merito.
- In caso di ricorso inammissibile, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. consegue salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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