Cassazione Penale, Ordinanza n. 07563/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione dagli arresti domiciliari. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in sostanza che la prova dell'allontanamento non sarebbe stata adeguatamente motivata; ha inoltre censurato il trattamento sanzionatorio, ritenendolo illegittimo. Il fatto contestato consisteva in tre episodi di evasione, ricostruiti dai giudici di merito sul presupposto che, in occasione dei controlli, l'imputato non rispondesse agli operanti che verificavano la sua presenza nell'abitazione presso cui era ristretto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generiche e non confrontate con la motivazione di merito le censure sulla responsabilità, osservando che la Corte territoriale aveva legittimamente richiamato la sentenza di primo grado e che, secondo giurisprudenza consolidata, in tema di evasione la mancata risposta agli operanti può essere valorizzata come indice dell'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari. Ha inoltre giudicato aspecifico il motivo sul trattamento sanzionatorio, rilevando che la pena base era stata determinata nel minimo edittale, con attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva e aumenti contenuti per i fatti ulteriori, senza violazione degli artt. 132 e 133 c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice dell'evasione dagli arresti domiciliari, rispetto alla quale la Corte richiama il principio secondo cui l'allontanamento può essere desunto dalla mancata risposta agli operanti.
Richiamato per escludere che vi sia stata violazione del potere discrezionale nella determinazione della pena.
Richiamato per escludere che la commisurazione della pena fosse censurabile in cassazione, essendo stata operata in modo coerente con i criteri legali.
Massime di principio
- Nel reato di evasione dagli arresti domiciliari, l'allontanamento non deve necessariamente risultare da una prova diretta del movimento fisico dell'imputato, potendo essere desunto logicamente anche dalla sua mancata risposta agli operanti che ne verificano la presenza nell'abitazione.
- In sede di legittimità, la censura di vizio di motivazione è inammissibile quando si risolve in affermazioni generiche e non si confronta in modo specifico con la motivazione delle sentenze di merito.
- Il ricorso per cassazione deve introdurre una critica ragionata alla motivazione impugnata; in difetto, la Corte non è posta in condizione di individuare con precisione l'oggetto delle doglianze.
- Il sindacato di legittimità sulla dosimetria della pena è limitato: non è configurabile violazione degli artt. 132 e 133 c.p. quando il giudice di merito abbia determinato la pena base nel minimo, abbia applicato attenuanti generiche e abbia contenuto gli aumenti per i fatti ulteriori entro margini non manifestamente irragionevoli.
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