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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15665/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 05/10/2021 che aveva confermato la sentenza di primo grado (Tribunale di Napoli, 13/07/2016) per i reati di insolvenza fraudolenta in continuazione. Il ricorrente contestava la corretta riferibilità del fatto fraudolento a suo carico, deducendo che gli assegni consegnati al creditore erano tratti su conto intestato al figlio e quindi non riconducibili all'imputato. Altri motivi relativi alla consapevolezza dello stato di decozione non erano stati proposti in sede di gravame e dunque non esaminati in cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, valorizzando la piena ammissione dei fatti da parte dell'imputato e la circostanza che l'imputato fosse l'amministratore di fatto dell'impresa, mentre i figli, pur indicati formalmente come amministratori, non ne gestivano l'attività. La modalità di consegna dei titoli (un assegno privo di provvista sostituito da un secondo in bianco compilato dall'imputato e consegnato tramite terza persona) è stata ritenuta indice della consapevolezza dello stato di insolvenza e della volontà iniziale di non adempiere. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione è stata redatta in forma semplificata per non particolare complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • comma 3 dell'art. 606 del codice di procedura penale

    Il comma 3 è richiamato per affermare che i motivi non proposti o sviluppati in sede di gravame non sono esaminabili in cassazione; quindi questioni nuove o non dedotte in appello risultano inammissibili in sede di legittimità.

Massime di principio

  • L'ammissione piena dei fatti da parte dell'imputato ha forte valore probatorio e può giustificare l'attribuzione della condotta anche se documenti o strumenti (es. assegni) risultano formalmente intestati a terzi.
  • La qualità di "amministratore di fatto" permette di imputare al reale gestore dell'impresa le condotte sociali e patrimoniali, indipendentemente dalla formale intestazione degli atti o dei conti.
  • Comportamenti come la consegna di assegni scoperti e la successiva sostituzione con assegni in bianco compilati dall'imputato sono elementi indiziari rilevanti per dimostrare la consapevolezza dello stato di insolvenza e l'intento di non adempiere.
  • In sede di Cassazione non possono essere esaminate questioni non sollevate o non sviluppate in appello (art. 606 c.p.p., comma 3): chi intende far valere nuovi motivi deve proporli già in gravame.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese processuali e, se prevista, l'assegnazione di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende; pertanto valutare il rischio di inammissibilità prima di proporre il ricorso.
  • Quando la vicenda non solleva questioni giuridiche complesse e si applicano principi consolidati, la Corte può adottare motivazione semplificata.

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