Cassazione Penale, Sentenza n. 22447/2022 del 09/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Dipartimento impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna che aveva respinto l'appello avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia; quest'ultima aveva autorizzato il detenuto sottoposto al regime dell'art. 41‑bis a comprare, per il sopravvitto, gli stessi generi alimentari previsti nel "modello 72" per i detenuti in regime ordinario e aveva censurato il divieto generale di ricevere cibi cotti nei pacchi postali. Il ricorso per cassazione denunciava carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del Tribunale, sostenendo che la limitazione di taluni cibi è giustificata per evitare che il detenuto acquisisca posizioni di supremazia o mantenga rapporti di controllo con l'esterno (richiamando la Corte costituzionale n. 186/2018) e che il provvedimento impugnato avrebbe erroneamente esteso la decisione costituzionale fino a rendere "afflittiva" una misura invece legittima e giustificata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato i criteri di sindacato sul reclamo ex art. 35‑bis e sull'ambito del controllo giurisdizionale (legittimità, ragionevolezza e proporzionalità), confermando che le limitazioni al regime del 41‑bis sono ammissibili solo se funzionali a prevenire contatti con l'organizzazione criminale o l'acquisizione di posizioni di potere. Nel caso concreto, il Tribunale di merito aveva motivatamente ritenuto che i generi richiesti rientrassero nel "modello 72" dei detenuti ordinari e, sulla base degli accertamenti di merito, non configurassero un vulnus alle esigenze del regime differenziato; tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità. La Cassazione ha inoltre osservato che la questione sui cibi nei pacchi postali non era stata dedotta in cassazione e quindi non esaminabile.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 35‑bis
Base normativa del reclamo del detenuto; strumento per contestare provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria che arrecano attuale e grave pregiudizio alla posizione di diritto del detenuto.
Ordinamento penitenziario, art. 41‑bis
Prevede il regime differenziato con limiti ulteriori (es. divieto di ricevere somme, beni e altri oggetti) volti a impedire che il detenuto mantenga o acquisisca poteri e contatti con l'esterno; giustifica, se proporzionato, ulteriori restrizioni all'acquisto di generi alimentari.
Ordinamento penitenziario, art. 69, comma 6, lett. b)
Indica il rilievo del reclamo davanti al magistrato di sorveglianza per questioni attinenti al trattamento; la Corte ne evidenzia il contenuto come tutela di posizioni qualificate come "diritti".
d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 14
Richiama i limiti previsti dal regolamento di esecuzione in tema di ricezione, acquisto e possesso di oggetti e generi alimentari per i detenuti; utilizzato per valutare l'esistenza di limiti ordinari già idonei a prevenire abusi.
Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del 2 ottobre 2017
Fornisce i criteri operativi (elenco prodotti, limiti di quantità e di spesa) per l'acquisto di generi alimentari; la Corte la considera elemento di riferimento per valutare se i prodotti siano di pregio o possano determinare posizioni di supremazia.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2018
Ha affermato l'illegittimità del divieto assoluto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti a regime differenziato, richiamando il principio che le misure non devono avere carattere puramente afflittivo; tuttavia ha riconosciuto la legittimità di misure volte a impedire l'acquisizione di posizioni di supremazia tramite beni di pregio.
Corte Costituzionale, sentenza n. 351 del 1996
Precedente giurisprudenziale sulla necessità di congruità tra misure restrittive e finalità del regime differenziato: misure sproporzionate perdono la loro giustificazione e diventano afflittive.
Massime di principio
- Il magistrato di sorveglianza può sindacare la legittimità degli atti amministrativi carcerari e anche la loro ragionevolezza e proporzionalità quando incidono su diritti fondamentali, ma non sostituisce il giudizio di merito dell'Amministrazione.
- Limitazioni all'acquisto o al possesso di generi alimentari per detenuti in 41‑bis sono ammissibili se esiste un concreto rapporto di necessità con gli scopi di prevenzione dei contatti esterni o dell'acquisizione di posizioni di potere; misure generiche o meramente afflittive sono illegittime.
- La presenza di regole ordinarie (es. d.P.R. 230/2000 e circolari operative) che già disciplinano limiti e spese può giustificare differenziazioni, ma l'Amministrazione deve motivare in concreto perché determinati beni siano contrari alle esigenze del regime differenziato.
- L'operato dell'Amministrazione deve essere specifico: divieti o esclusioni devono essere motivati su categorie o singoli beni quando necessari, altrimenti il sindacato giurisdizionale tende a favorire la tutela del diritto all'alimentazione e alla salute del detenuto.
- Questioni non dedotte tempestivamente in sede di reclamo o non specificamente impugnate in cassazione non vengono esaminate d'ufficio dalla Corte.
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