Sentenza del 04/07/2024 n. 751 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. ---------- per contributi consortili anni 2017 e 2018 (notificata il 21.11.2023). Motivi preliminari: violazione dell'art. 19 comma 2 D.lgs. 546/1992 per mancata indicazione della commissione tributaria competente e delle forme di cui all'art. 20; nullità dell'atto per difetto dei requisiti di forma-contenuto e mancata motivazione (richiamo al R.D. 13/02/1933 n.215); contestazione del piano di classifica e ripartizione con riferimento a fondi di proprietà del ricorrente nei comuni di Limbadi e San Calogero per assenza di utilità. Motivi nel merito: illegittimità della pretesa per mancata realizzazione di opere di bonifica e assenza di beneficio diretto/specifico sugli immobili gravati dal tributo; contestazione dei presupposti di esigibilità dei contributi e indicazione che l'onere della prova grava sulla parte resistente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, sebbene notificato il 12.01.2024, l'originale del ricorso è stato depositato in cancelleria solo il 14.02.2024, oltre il termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 22 D.lgs. 546/1992. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio anche se la parte resistente si costituisce; la Corte ha inoltre richiamato l'abrogazione della mediazione tributaria (d.lgs. 220/2023) e precisato che il ricorso non può sostituire il reclamo. Le spese sono compensate perché il convenuto non ha eccepito sulla tardività della costituzione.
Norme richiamate
D.lgs. n. 546/1992, art. 19 comma 2
Richiamata dal ricorrente per contestare la mancanza dell'indicazione della Commissione Tributaria competente; il giudice non entra nel merito poichè ha deciso per inammissibilità procedurale.
Norme sulle forme da osservare per il ricorso; richiamato dal ricorrente quale presunto vizio formale dell'atto impugnato.
"Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria... l'originale del ricorso notificato... All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo... L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio..."
Interpretazione rigorosa: il deposito dell'originale del ricorso in cancelleria entro 30 giorni è requisito per la ammissibilità; il mancato rispetto del termine comporta inammissibilità rilevabile d'ufficio anche se la parte resistente si costituisce.
R.D. 13 febbraio 1933 n. 215
Richiamato dal ricorrente in relazione a profili di forma-contenuto dell'atto amministrativo; il giudice non ha esaminato tali profili per sopravvenuta inammissibilità procedurale.
D.lgs. n. 220/2023, art. 2 comma 3 (abrogazione art. 17-bis D.lgs. 546/1992)
Abrogazione della disciplina della 'mediazione tributaria' a decorrere dal 4 gennaio 2024; conseguentemente il ricorso non può essere considerato come reclamo nel caso in esame.
Massime di principio
- Il deposito dell'originale del ricorso in cancelleria entro 30 giorni dalla proposizione è un requisito perentorio: la mancata osservanza determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio.
- Anche se il resistente si costituisce senza eccepire la tardività, il vizio procedurale relativo al deposito può essere rilevato dal giudice e precludere l'esame del merito.
- Dopo l'abrogazione della mediazione tributaria (d.lgs. 220/2023), non si può più considerare il ricorso come sostitutivo del reclamo per le controversie interessate; verificare sempre la disciplina vigente al momento dell'impugnazione.
- Prima di contestare il merito (es. assenza di benefici di bonifica o vizi del piano di ripartizione) è fondamentale assicurare la regolarità formale e procedurale del ricorso: la violazione dei termini procedurali rende inutili anche le valide ragioni di merito.
- Conservare e depositare tempestivamente tutte le prove di notifica e spedizione (ricevute di PEC, raccomandate, notificazioni) e allegare la nota di iscrizione a ruolo nei termini per evitare inammissibilità.
- In caso di tardivo deposito per cause eventualmente giustificabili, valutare con il difensore la possibilità di rimedi processuali (documentazione probatoria del motivo del ritardo, istanze specifiche) ma non dare per scontata l'ammissibilità: l'art. 22 è applicato in modo rigoroso.
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