Sentenza del 04/07/2024 n. 120 - Corte Costituzionale
Bilancio e contabilità pubblica - Armonizzazione dei bilanci pubblici - Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana - Disavanzo finanziario emerso nel 2018 - Ripiano in dieci esercizi - Rinvio, per far fronte agli effetti derivanti dal Covid-19, delle quote di copertura da ripianare nell'esercizio 2021 al 2022 - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Rideterminazione del percorso di rientro dal disavanzo, in ragione delle innovazioni introdotte dalla normativa di attuazione statutaria - Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, art. 7, come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8; legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 30, art. 5. - Costituzione, artt. 3, 5, 81, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera e), e 120, secondo comma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il rimettente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.lgs. 27 dicembre 2019 n. 158 nella versione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 18 gennaio 2021 n. 8 e dell'art. 5 della legge regionale Sicilia 26 novembre 2021 n. 30. Le norme prevedevano il ripiano del disavanzo relativo al 2018 in dieci esercizi e, per far fronte agli effetti della pandemia Covid-19, il rinvio per il solo 2021 delle quote di copertura da ripianare a favore della Regione Siciliana (con conseguente sospensione delle quote 2021 e differimento al 2022). Il giudice rimettente contestava che tali disposizioni configurassero una deroga sostanziale al modello uniforme statale di armonizzazione dei bilanci (art. 42, comma 12, d.lgs. n.118/2011), violassero la competenza legislativa statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e ledessero i principi costituzionali dell'equilibrio di bilancio, della copertura pluriennale della spesa, della sana gestione finanziaria, della responsabilità intergenerazionale e dell'eguaglianza tra Regioni, avendo determinato un indebito ampliamento della capacità di spesa della Regione (le Sezioni riunite stimarono l'effetto in circa 2.256.794.220,07 euro).
La decisione
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del d.lgs. 27 dicembre 2019 n. 158 (nella versione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 18 gennaio 2021 n. 8), applicato ratione temporis, e dell'art. 5 della legge regionale Sicilia 26 novembre 2021 n. 30. Motivazione: le disposizioni, prevedendo un ripiano dilazionato e la sospensione per il 2021 delle quote di disavanzo, hanno leso i principi costituzionali relativi all'equilibrio e alla sana gestione finanziaria del bilancio (artt. 81 e 97 Cost.) e la disciplina statale uniforme di armonizzazione dei bilanci (art. 117, secondo comma, lett. e)), determinando un trattamento di favore ingiustificato per la Regione Siciliana e un aggravamento degli squilibri finanziari a danno delle generazioni future. Le altre censure sono state assorbite. La pronuncia è stata resa anche se nel frattempo la materia è stata oggetto di successivi interventi normativi e di abrogazione: per la Corte il fatto che norme successive siano intervenute non negherebbe la rilevanza delle questioni relative agli effetti prodotti nell'esercizio 2021.
Norme richiamate
Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, art. 7
1-2 (testo nella versione applicabile ratione temporis, come modificato dal d.lgs. 8/2021)
Prevedeva il ripiano del disavanzo 2018 in dieci esercizi e, per il 2021, il rinvio 'una tantum' delle quote da ripianare a causa del COVID-19. La Corte ha ritenuto che tale disciplina derogasse illegittimamente alla regola statale di armonizzazione e abbia violato i principi costituzionali dell'equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria, dichiarandone l'illegittimità costituzionale.
Decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8, art. 1 (modifica dell'art. 7 del d.lgs. n.158/2019)
La modifica ha introdotto la formulazione contestata (sospensione e dilazione del ripiano) che la Corte ha ritenuto ha aggravato la deroga alla disciplina statale e contribuito all'illegittimità costituzionale del complesso normativo.
Legge Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 30, art. 5
Ha recepito e rideterminato il percorso di rientro dal disavanzo secondo le innovazioni introdotte dall'art. 7 del d.lgs. n.158/2019 (versione applicabile). La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 regionale perché ha prodotto gli stessi effetti lesivi dell'equilibrio di bilancio e della disciplina statale uniforme.
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 42, comma 12
Rappresenta la regola generale statale per il recupero del disavanzo e il modello uniforme di armonizzazione contabile. La Corte ha ritenuto che le norme censurate derogassero illegittimamente a questo quadro di riferimento statale, violando la competenza esclusiva statale e i principi costituzionali a essa connessi.
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 5, 81, 97, 117, 120
La Corte ha ritenuto che le disposizioni censurate violassero, in combinato disposto, i principi di eguaglianza e ragionevolezza (artt. 3 e 5), il principio dell'equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria (art. 81), i principi di buona amministrazione (art. 97), la competenza legislativa statale sull'armonizzazione dei bilanci pubblici (art. 117, comma 2, lett. e) ) e la disciplina sostitutiva degli organi locali prevista dall'art. 120, comma 2, ove rilevante.
Massime di principio
- Le norme di attuazione degli statuti speciali non possono introdurre discipline in contrasto con la competenza statale esclusiva in materie centrali come l'armonizzazione dei bilanci pubblici: qualsiasi deroga sostanziale al modello uniforme statale è scrutinata alla luce dei principi costituzionali.
- Provvedimenti emergenziali che sospendono obblighi di ripiano (anche 'una tantum') devono essere proporzionati e temporanei; se producono un ampliamento significativo e non giustificato della capacità di spesa regionale possono violare i principi dell'equilibrio di bilancio, della copertura pluriennale della spesa e della responsabilità intergenerazionale.
- La Corte costituzionale valuta la rilevanza delle questioni sulla base degli effetti prodotti nel periodo oggetto del giudizio; successive modifiche o abrogazioni non esimono dal sindacato costituzionale su norme che abbiano già dispiegato effetti rilevanti.
- Nei conflitti tra esigenze di autonomia regionale (statuti speciali) e principi fondamentali di finanza pubblica, prevale la tutela dell'unità e dell'equilibrio finanziario della Repubblica: adattamenti particolari devono rispettare i limiti di corrispondenza alle finalità di attuazione statutaria e ai principi costituzionali.
- I giudici contabili possono sollevare questioni di costituzionalità se le norme applicate incidono direttamente sugli equilibri di bilancio e sulla corretta rendicontazione, anche nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto regionale.
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